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| "Vendita diretta degli agricoltori" |
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Anche le associazioni degli agricoltori saranno soggette alle norme
su………qualora, oltre ai prodotti dei propri fondi, vendano ai consumatori anche
prodotti alimentari di altra provenienza per un ricavo annuo superiore a
1.032.913 euro. In base alla legge n.38/2003, il Governo dovrà infatti emanare
un decreto legislativo per regolare le vendite dirette delle associazioni di
agricoltori, che già possono essere effettuate, ma senza una limitazione per i
prodotti non ottenuti dai propri fondi. Ai sensi del decreto legislativo n.228/2001,
il singolo agricoltore può vendere al dettaglio i prodotti provenienti “in
misura prevalente” dalla propria azienda senza essere soggetto alle norme sul
commercio, oltre ai prodotti di altra provenienza; ma se da questi ultimi
ricava più di 41.316 euro l’anno, diventa a tutti gli effetti un
“commerciante” ed è soggetto alle relative norme. Per le associazioni degli
agricoltori non c’era una limitazione analoga. Gli agricoltori possono vendere
direttamente al dettaglio i loro prodotti alimentari un tutto il territorio
nazionale senza gli adempimenti burocratici previsti per i commercianti dal
decreto legislativo n.114/1998.
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