Chi siamo Esperto risponde Magazine on line Comunicati stampa Sedi regionali Downloads
Quesiti, progetti e FAQ Iscrizione Difesa consumatori Forum e Chat Links

"Vendita diretta degli agricoltori"
 
 

Anche le associazioni degli agricoltori saranno soggette alle norme su………qualora, oltre ai prodotti dei propri fondi, vendano ai consumatori anche prodotti alimentari di altra provenienza per un ricavo annuo superiore a 1.032.913 euro. In base alla legge n.38/2003, il Governo dovrà infatti emanare un decreto legislativo per regolare le vendite dirette delle associazioni di agricoltori, che già possono essere effettuate, ma senza una limitazione per i prodotti non ottenuti dai propri fondi. Ai sensi del decreto legislativo n.228/2001, il singolo agricoltore può vendere al dettaglio i prodotti provenienti “in misura prevalente” dalla propria azienda senza essere soggetto alle norme sul commercio, oltre ai prodotti di altra provenienza; ma se da questi ultimi ricava più di 41.316 euro l’anno, diventa a tutti gli effetti un “commerciante” ed è soggetto alle relative norme. Per le associazioni degli agricoltori non c’era una limitazione analoga. Gli agricoltori possono vendere direttamente al dettaglio i loro prodotti alimentari un tutto il territorio nazionale senza gli adempimenti burocratici previsti per i commercianti dal decreto legislativo n.114/1998.
E’ sufficiente che siano iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio e mandino una “comunicazione” al Comune ove ha sede l’azienda agricola.


Torna alla Home Page


I SITI DEL GRUPPO TELEFONO BLU: Telefono Blu - SOS Viaggiatore - Città Sicure - Telefono H - SOS Vacanze

Copyright © Telefono Blu SOS Consumatori 2002-2005e

free web page hit counter