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"Assegno al nucleo familiare"
 


Cos'è l'assegno al nucleo familiare.

L'assegno al nucleo familiare, che nel 1988 ha sostituito gli assegni familiari in vigore attualmente soltanto per i coltivatori diretti e per i pensionati delle gestioni speciali (CD/CM, Artigiani e Commercianti), viene corrisposto a tutti i lavoratori dipendenti e i tutti pensionati tranne quelli delle gestioni speciali, ed è commisurato in misura direttamente proporzionale al numero dei componenti al nucleo ed è inversamente proporzionale al reddito del nucleo.

Fanno parte del nucleo familiare:

- il richiedente

- il coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato figli ed equiparati (adottivi, affiliati,naturali legalmente riconosciuti), quelli nati da precedente matrimonio, e i minori affidati, minorenni o, se inabili anche maggiorenni non coniugati; fratelli, sorelle e nipoti (minorenni o inabili non coniugati) a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto a pensione di reversibilità.

Se il richiedente è straniero è richiesta la residenza in Italia dei componenti il suo nucleo familiare; se invece il familiare risiede all'estero non può essere considerato facente parte del nucleo del cittadino straniero a meno che il Paese di residenza sia uno degli Stati della CEE o un Paese che assicuri una condizione di reciprocità o che abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Tali paesi sono: Capo Verde, Paesi dell' ex Iugoslavia, Liechtenstein; Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli).

 

Reddito familiare

Il reddito familiare da considerare ai fini del diritto all'Anf. è costituito dalla somma dei redditi individuali dei componenti il nucleo, non saranno quidi considerati i redditi dei figli maggiorenni o quelli del coniuge legalmente separato.

Per il calcolo dei redditi sono da considerare:

tutti i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dei contributi previdenziali, compresi quelli a tassazione separata (esclusi i Tfr e loro anticipazioni), compresi i redditi prodotti all'estero; i redditi esenti da imposta (pensioni sociali, interessi Bot. ecc..) se superiori a 2 milioni annui Non si considerano: le rendite Inail, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento degli invalidi civili.

Il redditi da prendere a riferimento saranno quelli dell'anno solare precedente al periodo della corresponsione che va dal luglio di ogni anno al giugno dell'anno successivo.

Individuato il nucleo familiare e la natura dei redditi da prendere in considerazione, il diritto all'assegno in favore del lavoratore o del pensionato è subordinato alla condizione che il reddito del nucleo derivi prevalentemente da lavoro dipendente, ovvero tale reddito deve essere almeno pari al 70% dell'intero reddito. A tal fine sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente le pensioni liquidate dalle gestioni dei lavoratori autonomi dell’INPS e delle Casse dei liberi professionisti oltre le pensioni e assegni sociali e le pensioni degli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

 

Misura

L'importo dell'assegno al nucleo viene erogato in misura decrescente in rapporto a degli scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza al numero dei componenti il nucleo familiare. Tali livelli vengono aumentati annualmente, secondo il tasso d'inflazione dal 1° luglio di ogni anno.

L'assegno base, così come individuato dalla legge nel 1988, è stato negli ultimi anni incrementato a vantaggio principalmente delle famiglie numerose e con basso reddito:

la legge n° 451/94 ha disposto a decorrere dal 1°luglio 1994 una maggiorazione mensile di lire 20.000 per ogni figlio minore o maggiorenne inabile con esclusione del primo; la legge n° 85/95 ha introdotto dal 1° luglio 1995 una maggiorazione di lire 84.000 per ogni figlio minore o inabile ad esclusione dei primi due; dal 1° gennaio 1996 il DM 11 aprile 1996, attuando quanto previsto dalla legge finanziaria dello stesso anno, ha aumentato l'importo per i nuclei con almeno un figlio minore, maggiorando del 25% l'importo spettante ai nuclei con un solo genitore ed ha aggiunto 2 fasce di reddito oltre quelle previste dalla legge n° 153 aumentando la platea dei beneficiari; nel 1997 il DM 19 marzo 1997, ripercorrendo l'iter di attuazione della finanziaria, ha riservato un aumento dell'importo del 20% ai nuclei con componenti minori e del 25% ai nuclei con inabili; dal 1° gennaio 1998, in attuazione della legge 450/97, con il DM 13 maggio 1998, gli aumenti vanno ad incidere sulle fasce di reddito che aumentano di 1.000.000 per tutti, mentre la misura dell'assegno viene incrementata del 5.5% per i nuclei con entrambi i genitori e senza inabili, del 10% per i nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile ovvero per i nuclei con più di 7 persone, del 15% per i nuclei con un solo genitore e almeno un inabile.

 

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