CONDOMINIO

Torna utile richiamare alla memoria le regole del condominio, definito croce e delizia degli italiani.. Ma quanti conoscono queste regole, quanti sanno farle rispettare per non dover recriminare poi?

·        Quando un edificio ha un minimo di tre unità immobiliari, divise in piani, appartenenti a diversi proprietari, e alcune parti che per destinazione funzionale sono di proprietà comune, assume la denominazione di Condominio.

·        Il condominio pertanto è l'ente che gestisce le parti comuni dell'edificio e, come tale, presiede autonomamente all'attività amministrativa nell'interesse collettivo.

·        Se i condomini sono in numero superiore a tre può essere nominato un amministratore; quando il loro numero è superiore a dieci diventa obbligatorio formare un regolamento.

·        L'art. 1138 del C.C. prevede quelle che sono le norme base, che di solito vengono integrate da un regolamento stilato ad hoc atto a risolvere, i conflitti di interesse che possono insorgere fra i condomini. 

·        Il condominio opera attraverso due organi distinti: l'assemblea, a cui competono funzioni di controllo, amministrativo e organizzative, e l'amministratore le cui attribuzioni sono essenzialmente esecutive.

·        Ma questi è pure organo finanziario in quanto è tenuto a riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio ed è obbligatorio, nei confronti dell'assemblea, a rendere conto della sua gestione alla fine di ciascun anno.

·        Dovere dell'Amministratore, dunque, è la corretta gestione finanziaria oltre che tecnica. Tenuto poi conto che le obbligazioni assunte dall'amministratore a nome dei condomini sono automaticamente riferibili anche ai condomini stessi ne consegue che l'assemblea ha il fondamentale dovere diritto di vigilare affinché avvenga la puntuale e regolare presentazione del rendiconto annuale.

·        Troppo spesso i condomini accettano passivamente alcune situazioni, vuoi per disinteresse vuoi perché è più facile delegare che battagliare e si trovano poi a subire pesanti conseguenze.

·        Una di queste è rappresentata dai versamenti sul conto corrente intestato all'amministratore stesso, il che rappresenta una grave irregolarità, perché se l'amministratore si rende irreperibile sono i singoli condomini che devono farsi carico di ripianare i debiti che, se poi sono con un ente erogatore di servizi comuni (es. acqua, gas ed energia elettrica) possono trovarsi con una diffida alla sospensione dei servizi stessi.

IL CONDOMINIO E’ UN CONSUMATORE ?

- Non si viene a capo della natura giuridica del condominio, cioè se sia da considerare un “consumatore” oppure un soggetto giuridico equiparabile a una società o a una ditta.

La questione non è trascurabile perché ,se il condominio formato da persone fisiche è un consumatore, allora si applica l’articolo 1469/bis del C.C. che prevede l’inefficacia delle clausole vessatorie sottoscritte dall’amministratore in un contratto, ad esempio con una ditta per la manutenzione dell’ascensore, mentre se non è un consumatore l’articolo non si applica.

Con una recente ordinanza /n.10086/2001) la Corte di Cassazione ha stabilito che, “poiché i condomini vanno considerati senz’altro consumatori, essendo persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall’amministratore si applicano gli articoli 1469/bis e seguenti del C.C “.

Va rilevato che non esiste alcuna definizione normativa sulla figura giuridica del condominio , ma anche dopo l’ordinanza della Corte di giustizia europea aveva dato in più di una sentenza un’ interpretazione molto restrittiva della figura del consumatore, inquadrandolo esclusivamente nella persona fisica che non agisce per scopi imprenditoriali o professionali.

La Suprema Corte europea aveva preso però in considerazione altri casi, ma ora dovrà pronunciarsi proprio sul condominio perché il Tribunale di Bologna , sospendendo una causa in corso, le ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale: se ai fini dell’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie “ il condominio possa considerarsi consumatore ove i singoli condomini siano persone fisiche ovvero agiscano per fini che non rientrano nella loro attività professionale “.

La sentenza della Corte  di Giustizia europea risolverà definitivamente la questione, sempre che sia chiara.

(SdC-gen.2002

 

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