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D.Lgs. 5/2/1997 n.22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire
nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto
degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette
direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di
competenza, sempre nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento e
dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema
compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario fare
riferimento per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore
nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive
stesse;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18
marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e
91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti
pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27
giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di
imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'interno, delle finanze, per
la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia
e giustizia e del tesoro;
In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Gestione dei rifiuti
Capo I - Principi generali
1. Campo d'applicazione.
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve
disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi
del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal
presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute che
costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi
dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di
riforma economico - sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Finalità.
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai princìpi di responsabilizzazione e
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in
conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti
pubblici e privati qualificati.
3. Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie
attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti
mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un
maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di eco-audit,
analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di
sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio
ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico
prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la
quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di
inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e
le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di
rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei
rifiuti.
4. Recupero dei rifiuti.
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine
di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono
essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono
analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le
altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla
raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in
materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie
ed il ricorso a strumenti economici.
5. Smaltimento dei rifiuti.
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più
possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata
ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più
perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati
più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto
del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per
determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado
di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi
impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota
minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile,
calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche.
5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in
regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli
accordi regionali o internazionali esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali potranno essere
promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora gli
aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti
inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che
residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di
cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di
comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della
regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo
smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e
delle norme vigenti in materia.
6-bis. L'autorizzazione di cui al comma 6 deve indicare i presupposti della
deroga e gli interventi previsti per superare la situazione di necessità,
con particolare riferimento ai fabbisogni, alla tipologia e alla natura dei
rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative ed ai tempi di attuazione
delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del piano regionale. Ai
fini dell'acquisizione dell'intesa il Ministro dell'ambiente si pronuncia
entro 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, decorso
inutilmente tale termine l'intesa si intende acquisita.
6. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona
che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che
li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo
delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei
rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani
in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida,
destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui
si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché
le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di
materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5
ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di
durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in
deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle
quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando
il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri
cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il
quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6) [deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di
rifiuti pericolosi];
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto
dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi
all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento
definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali
circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani
mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose
per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che
possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
q) composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale
e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
7. Classificazione.
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e
aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui
all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti
gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in
particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) [le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai
fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità
d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti
anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 33];
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti
derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
2. [Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione
provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate
direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per
scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo].
3. [Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo
luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come
combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante
del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del presente
decreto].
4. [Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti
dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli
stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria].
9. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.
1. é vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui
all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi di cui all'allegato G con rifiuti
non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti
pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere
autorizzata ai sensi dell'articolo 28 qualora siano rispettate le condizioni
di cui all'articolo 2, comma 2, ed al fine di rendere più sicuro il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma
5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a
proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia
tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di
cui all'articolo 2, comma 2.
10. Oneri dei produttori e dei detentori.
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del
detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un
soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente
decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le
seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del
presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento
dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività
di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto
il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a
dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.
Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei
mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.
11. Catasto dei rifiuti.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con
proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo
completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione
delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei
dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti
istituito con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 20
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n.
5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma
presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in
sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA)
e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di
trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti,
ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché
le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli
enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3,
lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire
quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi,
i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile
che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti
conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è
effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con
finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano
annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando
le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da
ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi
della tariffa di cui all'articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto
provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla
Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai
commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché
gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la
pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare
oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
12. Registri di carico e scarico.
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del
registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto
e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una
settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla
effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento
entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica
dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio,
di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese
che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari
relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere
consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle
attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai
soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai
sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante
appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di
interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove
l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro
centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate
di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei
rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro
società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza
mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento
all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico
e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di
tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che
disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.
13. Ordinanze contingibili e urgenti.
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela
ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il
sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette
ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al Ministro della
sanità e al presidente della regione entro tre giorni dall'emissione ed
hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1,
il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative
necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del
termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il
Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e
in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le
iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende
derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari
locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze
ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di
due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della
regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di
specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i
predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal
Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
14. Divieto di abbandono.
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati.
2. é altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale
violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi
e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed
i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
15. Trasporto dei rifiuti.
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare,
in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore,
che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere
imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né
ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi
al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere
numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro
IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è
gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
16. Spedizioni transfrontaliere.
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal
regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n.
259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di
rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del
Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e
della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93
disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie
da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del
regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi
dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati
di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e
le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui
all'articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente,
per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.
17. Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei
progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di
batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono
estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente
rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso
accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione
più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la
loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti
di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed
attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il
pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed
alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo
sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo
concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a),
deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione
territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di
inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed
ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero
dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al
Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento
sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che
diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2,
nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del
progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione
indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne
fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica
medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda
un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi
sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di
bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche
ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di
bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in
vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che
non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al
comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire
danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria
con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità
per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove
occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento,
da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad
esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai
predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica,
comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità
dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi
previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma
2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla
Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove
questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti
pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le
Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2
e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai
terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio
generale mobiliare.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe
dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio
in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti
l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più
restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato
dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta
bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere
comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale
sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente
competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con
esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto
ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli
interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante
indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese,
cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano
accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare.
Capo II - Competenze
18. Competenze dello Stato.
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del
presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo
smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e
limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni
immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la
pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più
elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di
smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti
medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione
della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per
favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché
per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro
impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei
rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani
regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei
criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che,
in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti
presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti
di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in
relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del
formulario di cui all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in
discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e
la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché
l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di
utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazione, del prodotto
di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati
alla fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in
conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione è
rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche
agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza
si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di
rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni
di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme
regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del
commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette
norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di
concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari
e forestali e dei trasporti e della navigazione.
19. Competenze delle regioni.
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei princìpi previsti
dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed
i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con
l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto
tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la
bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei
rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti
esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il
regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione
e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei
progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle
tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il
complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio,
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al
recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti;
n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti
adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono
anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le
caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di
autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno
annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta
per cento del fabbisogno stesso.
4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è
organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità
marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e
12.
20. Competenze delle province.
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle
province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di
intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento
delle violazioni del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.
142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3,
lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con
indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai
sensi dell'articolo 23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le
province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (40), come sostituito
dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le
modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (41), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì
avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze
tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni,
verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o
imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il
segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che
sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei
Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche
necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni
vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono
ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che
smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione
di adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti
la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo
luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
21. Competenze dei comuni.
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed
economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le
fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con
altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento
sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera
d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del
trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento
delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua.
3. é, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono
avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la
gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le
informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero
dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22,
comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.
Capo III - Piani di gestione dei rifiuti
22. Piani regionali.
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei princìpi e
delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai
criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di
gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle
quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti,
ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree
destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo
di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché
dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a
garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di
economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in
luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione
della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire
il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e
di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della
cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da
smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti
di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri
piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove
adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la
bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di
valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali
degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività
di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione
necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani
regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata
inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali
competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione
dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal
piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni
possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro
un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i
provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi
contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi
finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi
conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del
riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei
rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai
sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo
esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per
il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da
raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia
utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
23. Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province.
In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione
unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti,
sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del
presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani,
le Province possono autorizzare gestioni anche a livello subprovinciale
purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione
della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro
il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo,
organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme,
anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come
integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei
casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti
dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano
gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento,
gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni
di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette
convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere
adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme
di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo
24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il
predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in
sostituzione degli enti inadempienti.
24. Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica.
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in relazione al
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
25. Accordi e contratti di programma, incentivi.
1. Ai fini dell'attuazione dei princìpi e degli obiettivi stabiliti dal
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stipulare appositi
accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese
maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli
accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e
ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione
dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti
stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di
produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque
riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti,
macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti
nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per
l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei
rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei
materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di
rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria del
commercio e dell'artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e
contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato
nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo
di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia
prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto
dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività
collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28
agosto 1989, n. 305 (52), individua le risorse finanziarie da destinarsi,
sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli
accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le
modalità di stipula dei medesimi.
26. Osservatorio nazionale sui rifiuti.
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto
legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione
della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e
specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento
permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui
all'articolo 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42
qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo
trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed
è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di
vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante
ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente
ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, e del
tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi,
aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 con un contributo di
pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato
Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto
disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno
1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente.
Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni
27. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda
alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del
progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela
ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì
allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti
fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione
della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita
conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti,
e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato
a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante
al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e
sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata
domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero di cui all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le
operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del
provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
28. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero.
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è
autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni
dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per
garantire l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono
essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento
dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque
anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione
che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti
questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27,
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma
1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici
mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è
revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da
parte dei soggetti di cui all'articolo 12, ed il divieto di miscelazione, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo
effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 6, comma 1,
lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati
dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli
adempimenti di cui all'articolo 16, nel caso di trasporto transfrontaliero
di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento
delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato,
almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve
comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione
richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può
vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente
o della salute pubblica.
29. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per
l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca
e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al
giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di
impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla
durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo
proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati
raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati
approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato
può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei
successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia
finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e
pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è
rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e della
ricerca scientifica.
30. Imprese sottoposte ad iscrizione.
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un
comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in
Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15
membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli
autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro
dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta
regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province
designato dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano
rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non
eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al
giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che
intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione
di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono
essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque
anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per
le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui
esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di
revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, dal 1°
gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati
dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse
dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le
modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità
ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie
finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese
di cui al comma 4, in conformità ai seguenti princìpi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di
semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza
con la finalità di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per
garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i
diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano
ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n.
575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare
attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande
d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative
disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle
società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal
consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di
apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è
efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o
dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei
provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del Tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e
dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto
del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si
applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno
rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella
della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le
stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione,
di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33, ed
effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte
alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa
comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente
competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve
essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto
ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i
seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo
utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti
da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di
idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di
attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al
comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale,
alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese
che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a
procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 devono conformarsi alle
disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo V - Procedure semplificate
31. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate.
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di
protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i
rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono
adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le
quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi
di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C
sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33.
Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme
tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e
metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo
per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In
particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di
trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per
gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16
gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6,
comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si
applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la
combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma
3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a
versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in
relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3
è disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni
che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione
all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle
disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed
integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
32. Autosmaltimento.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le
attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di
produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione
dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al
comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni
e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le
attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
33. Operazioni di recupero.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività
alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di
rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione
alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed
alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di
recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione
dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al
comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma
1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e
dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e
2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti
elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126
alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel
rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide
ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la
costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero,
era stata già ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero
degli stessi l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del D.P.R.
24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle
attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di
produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui
al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche
norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in
particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative
del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'articolo 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli
altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure relative
alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai
sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di
cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonché alle relative norme
sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le
norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati
in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui
al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi
prima della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati
ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate
di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti
da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di
cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei
centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti
da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i
quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
TITOLO II Gestione degli imballaggi
34. Ambito di applicazione.
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed
assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il
funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi,
nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli
imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio
derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi
commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro
livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi,
quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e
all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia
di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente
titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato
prodotto prima del 31 dicembre 1994.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente titolo è consentita l'immissione sul
mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme
vigenti.
35. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura,
adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro
presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito
in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per
l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo
numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare
il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso
dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio
concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo
numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i
trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio,
rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti
e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per
l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e
nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio
nella fase del processo di produzione, nonché in quella della
commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della
gestione postconsumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e
progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero
minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un
uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il
supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il
riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa
rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di
imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il
riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti
operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto
con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico
(biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate,
delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di
residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento
in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio
organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al
presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e
gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche
amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i
trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento,
gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e
gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso
imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche
competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli
interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le
azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37.
36. Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di
imballaggio.
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si
informa ai seguenti princìpi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e
della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
soprattutto attraverso iniziative; anche di natura economica in conformità
ai princìpi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di
tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli
imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed
il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo
della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di
opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali
ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento
finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi
nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli
operatori economici interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici
conformemente al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli
stessi secondo il principio della "responsabilità condivisa", l'attività di
gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti
princìpi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo
che il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei
rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in
proporzione delle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che
la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed
economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei
consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte
del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in
particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel
processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano
sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i
rifiuti di imballaggio.
4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione
Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono adottate le misure
tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli
imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di
apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed
agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il
predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della sanità.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità alle
determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per
facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli
imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di
identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i liquidi, la
normativa vigente in materia di etichettatura.
37. Obiettivi di recupero e di riciclaggio.
1. Per conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 36, i produttori e gli
utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi
obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998, i produttori e gli
utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente,
secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati di
rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di
imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e
recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi
all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n.
70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui
all'articolo 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle
associazioni di categoria per gli utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle diverse
tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura
economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al
mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle
entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette
somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta
differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio
nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggi
generati sul territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e
di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed aggiornati in
conformità alla normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente
e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e
secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva
94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la
relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo
accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle
misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
5-bis. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri
Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le
tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la
decisione 97/138/CE del 3 febbraio 1997.
38. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e
gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di
imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al
servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A tal fine i
produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41. Per gli utilizzatori che
partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui
all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la
gestione dei rifiuti di imballaggio.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli
obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti
di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo
del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico,
i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare
gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di
imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di
raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40
devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro novanta
giorni dal termine di cui al comma 3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro
immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di
imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il
trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul
ritiro e sulle sue relative possibilità.
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 devono
inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41 un proprio Programma specifico di prevenzione che
costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui
all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, i produttori che non aderiscono
ai Consorzi di cui all'articolo 40, sono tenuti a presentare
all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 una relazione sulla
gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel
recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono
obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'articolo 40, fatti salvi
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi
compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve
comportare oneri economici per il consumatore.
39. Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione.
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio
pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri
tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun
ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo
criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del
servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non attivi la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori
possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41 le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio primari sulle superfici pubbliche o la possono integrare se
insufficiente.
2-bis. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno,
1'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati
per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
2-ter. I Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi
oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 41, comma 2,
lettera g).
2-quater. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura
la pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme nazionali che
recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 43, comma 3, e comunica
alla Commissione dell'Unione europea le norme nazionali di cui al medesimo
articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme armonizzate.
40. Consorzi.
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi
usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su
superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al
servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i
produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a)
e c) costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di
imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto
privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono
costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti
partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al Consorzio nazionale
imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un proprio Programma
specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del
programma generale di cui all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 l'elenco degli
associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma
specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti
di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti
il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di
adeguamento della normativa.
41. Consorzio Nazionale Imballaggi.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di
raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato
CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni
interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema
integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro
da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta
differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di
cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il Programma generale per la
prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per
favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne
garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo
40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i
Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di
informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta
differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi
primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale
con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica
amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio da versare ai comuni, determinati secondo criteri di efficienza,
di efficacia ed economicità di gestione del servizio medesimo, nonché sulla
base della tariffa di cui all'articolo 49, dalla data di entrata in vigore
della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle
esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero (89).
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26, che può richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono
esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa
cauzione.
6. Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i
contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto
un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, previsti dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione del
consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei
diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo
9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella
titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte
salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro
scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno
destinati ai costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei
rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico
della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al
comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano
d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità
dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico
dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10,
nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei
produttori.
42. Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio.
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli
38, comma 6, e 40, comma 4, il CONAI elabora un Programma generale di
prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che
individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di
imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi
riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi
riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di
permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni
di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da
recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale,
sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in
peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi
di cui alla lettera a);
c) [le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei
rifiuti].
3. Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui
rifiuti di cui all'articolo 26 ed è approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.
Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed
integrazioni del programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il
termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 41, e, successivamente, dall'inizio del
quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in via sostitutiva
dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli obiettivi di
recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito
capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi 1
e 2.
43. Divieti.
1. é vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori
recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di
selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito
di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti
all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al
servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata
attivata.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo
imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo
Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti
dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino
al 1° gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti i predetti
requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme
armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme
armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti
requisiti.
4. é vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio,
ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con
livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo
esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni
dell'Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4
non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione
localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4,
lettera c).
TITOLO III
Gestione di particolari categorie di rifiuti
44. Beni durevoli.
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata
operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono
essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta
e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta
individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della
corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente
decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al
recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al
rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi
dell'articolo 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le
imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al
consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati,
che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento.
Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio
nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che
gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai
rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro
associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di
programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il
trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori
firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi
e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e
scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva
autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15,
28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti
costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita
operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di
cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo
effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire
duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente
documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta,
ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a
versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto,
provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia
equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese
o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1,
sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
45. Rifiuti sanitari.
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare
alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata
massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri
detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette
condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata
compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1,
fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto
verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante
termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante
termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della
Regione, d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'ambiente,
può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in
discarica controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione
dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) e
definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli
stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché
le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono
particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori
della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure
autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile
dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
46. Veicoli a motore e rimorchi.
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda
procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28.
Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti
di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla
demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle
case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1
qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un
altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli
articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di
raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
trasporti e della navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al
proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un
certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi
di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del
centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale
dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal
Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico
(PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene
esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del
concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a
carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro
sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del
proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta
consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di
proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del
PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del
veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la
proprietà dello stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle
succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono
alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare
allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima
adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle
targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati
sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo
le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli
rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215,
comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quinquies. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (98), le parole: "la distruzione, la demolizione" sono
sostituite dalle parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a
motore e di rimorchi non avviati alla demolizione".
7. é consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo
agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte
delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle
fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le
norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione,
alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di
ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
47. Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti.
1. é istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la
personalità giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il
riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti
raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al
fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali
e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli
scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per
tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed
animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali
esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali
esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al
rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità
produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti
alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di
amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto
stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle
stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può nei limiti
e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e
private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori
di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato
interno, determinati annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del
Consorzio, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione,
unitariamente ad una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata
dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione
dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria
attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a
conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del
conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti,
è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle
disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
48. Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo
smaltimento è istituito il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni
in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1,
lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui
agli articoli 45 e 46.
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che
effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in
polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei
beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad
attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei
materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in
cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può
ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli
scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per
tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli
obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei
predetti obiettivi può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici
ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzioni di
beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di
lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello
Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività,
detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.
TITOLO IV
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
49. Istituzione della tariffa.
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo
XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con
Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al
capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a
decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal
regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla
integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa di cui al comma 2.
1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i
comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante
l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure
conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o
pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni
dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a
presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la
relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e
determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie
per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della
tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e
territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della
tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano
finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le
utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e
delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. é
altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla
applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli
obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio
fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del
servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata
con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le
disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario
anche prima del termine di cui al comma 1.
17. é fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
TITOLO V
Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo I - Sanzioni
50. Abbandono di rifiuti.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque in
violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2,
44, comma 1 e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li
immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non
ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila.
1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare
della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui
all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14,
comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito
con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per
tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale
della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella
ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
51. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli
27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i
rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con
la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca
dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni
nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni
richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua
attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di
cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di
rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis,
6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
51-bis. Bonifica dei siti.
1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di
inquinamento, previsto dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a
lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento
di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due
anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se
l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di
condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato
alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale.
52. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari.
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3,
ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se
la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire
trecentomila.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di
carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se
il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad
un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e
dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente
da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da
lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel
caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15
dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a
tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti
fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio
contabile approvato.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario
di cui all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o
inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'articolo 483
del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima
pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa
uso di un certificato falso durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o
inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire
le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si applica se le
indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma
contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per
legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o
del formulario di cui all'articolo 15.
53. Traffico illecito di rifiuti.
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III
e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 in modo
tale da integrare il traffico illecito, così come definito dall'articolo 26
del medesimo Regolamento, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre
milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è
aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444
del Codice di Procedura Penale, per i reati relativi al traffico illecito di
cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma
3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
54. Imballaggi.
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per
l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di
adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra
indicata. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un
proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38,
comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 40 né adottano un
proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena
si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato
interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
55. Competenza e giurisdizione.
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa
provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad
eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è
competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di
cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo
23, L. 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli
atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative.
55-bis. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del
presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio
delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 50, comma 1,
che sono devoluti ai comuni.
Capo II - Disposizioni transitorie e finali
56. Abrogazione di norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e
9-quinquies;
d) il D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni;
f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'articolo 103 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-ter) l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni
dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con
il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente
decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.
2-bis. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del
relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono
disciplinate in conformità ai princìpi del presente decreto le attività di
gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili
con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento stesso.
57. Disposizioni transitorie.
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione
delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal
fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito
ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già
conferite dalle regioni alle province e agli altri enti locali in attuazione
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla loro scadenza
e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
Regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la
gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano
escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e
delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126
alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, devono conformarsi alle
disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 30 giugno 1999.
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la
prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato
3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.
212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
gennaio 1995, n. 24, in esercizio e che risultino conformi alle norme
tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono
tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, entro
trenta giorni dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso
l'esercizio dell'attività può essere continuato senza attendere il decorso
di novanta giorni dalla comunicazione.
6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), i rifiuti sono
assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali.
In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina organica in materia di
valutazione di impatto ambientale la procedura di cui all'articolo 6 della
L. 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere
rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, lettera i), del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai rifiuti già
classificati tossici e nocivi.
58. Disposizioni finali.
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma,
lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 (136), sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984,
n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16
febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti:
"di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3,
ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità".
All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le
parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il
Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti "di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e
della sanità".
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o
minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
ha personalità giuridica di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'art. 11, D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 95, ha personalità giuridica di diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del D.L.
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli
1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal
1° maggio 1997.
7-bis. Le spese per l'indennità e per il trattamento economico del personale
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono
imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di
appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale
svolga attività di comune interesse.
7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto
che svolge tali attività.
7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si
applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai
soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma
ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Allegato A
[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a)]
1 - CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subìto qualunque
altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc.
contaminati in seguito all'incidente in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad
esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio,
contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori
esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati,
solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di
distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di
gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di
fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie
prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere,
ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è
giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi
fra gli scarti del l'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi,
dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di
riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie
sopra elencate.
2 - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Nota introduttiva
1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine
"rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri
nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la
Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un
elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale
elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si
applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al
recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo,
di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario,
di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze
un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della
direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b)
di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una
terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le
attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo
europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma
comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del
Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei
rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e
tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della
direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere
inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti
pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE
del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
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