PER CHI COMPRA O
VENDE CASA
L’abolizione
dell’INVIM dal 1° gennaio scorso disposta dalla legge n.448/2
consente di risparmiare diversi milioni nella compravendita
della casa, per cui molti stanno pensando di approfittare
di questa occasione.
A tale proposito,
il Comitato di Milano dell’Unione Nazionale Consumatori
ha preparato un “decalogo” per chi compra e per chi vende,
tenendo conto anche degli usi e consuetudini.
Per chi
compra.
La compravendita può avvenire sia tramite agenzia sia con
trattativa fra privati, ma in ogni caso è bene farsi consegnare
subito copia dell’atto di provenienza (rogito, dichiarazione
di successione, atto di donazione), informandosi sul motivo
della vendita ( se per esempio il venditore ha difficoltà
economiche, l’affare è più pericoloso rispetto, per esempio,
alla vendita motivata dall’acquisto di appartamento più
grande) Versare quindi un piccolo acconto all’atto della
sottoscrizione della proposta d’acquisto (1.500 €) e fissare
la data del compromesso almeno due mesi dopo, per poter
effettuare tutti i controlli possibili, non solo relativamente
alle trascrizioni, ma anche circa le spese condominiali
ed eventuali delibere per spese di manutenzione straordinaria.
Verificare che l’immobile, se ristrutturato, sia in regola
con le norme edilizie, meglio tramite un professionistadi
fiducia.
All’atto del
compromesso, solo ed esclusivamente aver accertato che sull’immobile
non sono trascritte ipoteche, pignoramenti, servitù o altri
oneri, versare la caparra (non più di 10.000 €), oltre all’acconto
(non più del 30% del prezzo pattuito).
Per chi
compra e per chi vende. Il compromesso deve essere sempre molto dettagliato.
E’ importante che venga sempre indicata la data del trasferimento
del possesso (ossia di consegna effettiva dell’immobile),
le modalità del versamento del prezzo e il termine entro
il quale deve essere stipulato l’atto di vendita notarile,precisato
con la dicitura “entro e non oltre il termine essenziale
…”.
Devono essere
indicate eventuali penali in caso di ritardata consegna
dell’immobile (nell’interesse di chi compra), di ritardata
stipula del rogito (per entrambe le parti) e per il ritardato
versamento del prezzo (nell’interesse di chi vende).
Per essere più
tranquillo l’acquirente può chiedere ed ottenere la trascrizione
del compromesso, ma è bene che tra il compromesso ed il
rogito trascorra meno tempo possibile, per ridurre al minimo
il rischio, nel frattempo, di trascrizioni di pignoramenti.
La consegna dell’immobile
dovrebbe avvenire non oltre il rogito.
Per chi
vende. La
vendita è un’ operazione senz’altro meno rischiosa dell’acquisto,
a meno che al venditore non occorra il ricavato per pagare
altro appartamento per il quale si è già impegnato. In tal
caso si dovrà fare particolare attenzione ai termini per
i pagamenti, stabilendo nel compromesso penali elevate a
carico dell’acquirente per ogni giorno di ritardo, oppure
facendo versare subito, in via fiduciaria al notaio, l’intero
prezzo convenuto.
Se la compravendita
avviene tramite agenzia. Rivolgersi ad agenti immobiliari iscritti a ruolo alla Camera
di Commercio e stabilire da subito chiaramente la percentuale
di provvigione. E’ bene sapere che le agenzie maturano il
diritto alla provvigione generalmente alla sottoscrizione
del compromesso e a loro carico non sussiste al cun obbligo
(contrariamente a quello che comunemente si crede) di verificare
che l’immobile sia gravato o meno da ipoteche o altri oneri.
Se dopo il compromesso
sorgono problemi e non viene stipulato il rogito, la provvigione
comunque è dovuta, a meno che risulti provato che l’agenzia
ha nascosto circostanze a essa note ed essenziali per il
buon fine dell’affare.
L’incarico all’agenzia
può essere conferito anche non in esclusiva, cosicché il
venditore può vendere ad un acquirente da lui trovato senza
essere tenuto a corrispondere provvigioni.
E’ consigliabile
però dare incarico ad una sola agenzia e, in ogni caso verificare
che i formulari usati dagli agenti siano stati approvati
e depositati presso la Camera di Commercio dove l’agente
è iscritto.
Infine attenzione
alle proposte “ irrevocabili”, di norma utilizzate dalle
agenzie con la regola del tacito rinnovo, tranne disdetta
da dare con largo anticipo. Il cliente resta vincolato per
tutto il periodo stabilito e anche se trova da solo casa
da acquistare o trova sempre da solo l’acquirente cui venderla,
deve corrispondere ugualmente la provvigione, dato che la
proposta contiene una clausola in tal senso.