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La
revisione della disciplina in materia di riscatti di laurea
ha reso possibile il recupero dei corsi di studio superiori
che non danno luogo al conferimento del titolo accademico
vero e proprio. Oggi,
infatti, è possibile riscattare senza particolari vincoli,
gli anni di studio per l’ottenimento di “diplomi
universitari” o “lauree brevi” Corsi di durata non
inferiore a due e non superiore a tre che, prima della
riforma, potevano essere recuperati solo se i relativi
titoli servivano per l’ammissione a determinati posti di
lavoro o per la progressione di carriera). Ora
si possono riscattare anche gli anni di studio per
l’ottenimento di “diplomi di specializzazione”
(si conseguono successivamente alla laurea e al termine di
un corso di durata non inferiore a due anni) e i
“dottorati di ricerca”. Le nuove disposizioni si
applicano alle domande di riscatto presentate dal luglio
‘97in poi, indipendentemente dalla data in cui si è
svolto il corso di studi. Possono essere recuperati, pertanto,
anche i corsi di studio a seguito dei quali siano stati
conseguiti i suindicati titoli anche se ottenuti prima del
luglio ’97. |
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