VADEMECUM PER CHI RICHIEDE UN MUTUO IPOTECARIO
| Cosa si deve valutare nella scelta di un mutuo |
Ø
La
chiarezza del contratto. Spesso
i contratti di mutuo sono di difficile comprensione. Questo
in parte è dovuto alla necessità di utilizzare termini tecnici
insostituibili; in parte tuttavia, il problema potrebbe
essere superato con uno sforzo di semplificazione che garantirebbe
un rapporto più chiaro tra banche e utenti. E’ consigliabile
avere in anticipo il testo del contratto e, soprattutto,
delle “condizioni generali” proposte dalla banca. Se si
incontrano difficoltà nella comprensione e se le risposte
date dai funzionari non sono soddisfacenti, ci si può rivolgere
sia alle associazioni dei consumatori, sia al notaio, che
daranno le spiegazioni del caso anche prima della stipulazione
del mutuo. La poca chiarezza del contratto può essere indizio
di scarsa qualità del prodotto, la qual cosa rende consigliabile
rivolgersi a un altro istituto di credito.
Ø
Il
tasso. E’ generalmente l’elemento principale o esclusivo
nella valutazione di un mutuo. E’ invece importante approfondire
altri fattori qui sotto elencati prima di effettuare la
scelta, in quanto è opportuno valutare il peso complessivo
che le rate del mutuo avranno sul bilancio famigliare. E’
necessario pertanto informarsi sulla differenza tra tasso
di ingresso, più basso per le prime semestralità e tasso
a regime, nonché valutare la differenza tra tasso
fisso e tasso indicizzato, poiché ad esempio
un basso tasso di ingresso può essere alettante, ma riservare
la sgradita sorpresa di tassi a regime molto alti, mentre
un tasso fisso oggi conveniente può diventare oneroso in
poco tempo. Inoltre, nella formazione della rata mensile,
al tasso di interesse si aggiungono altre spese che è necessario
conoscere per tempo.
Ø
Le
spese accessorie.
Qui si possono trovare spiacevoli sorprese in termini di
oneri economici: è quindi opportuno esaminare con attenzione
e comparare le tasse sul mutuo, le spese di perizia e di
istruttoria, le assicurazioni più o meno imposte, con le
quali la banca si garantisce contro il rischio di incendio/scoppio
dell’immobile o morte del mutuatario. E’ bene inoltre informarsi
preventivamente sulle spese notarili che, per diverse ragioni,
possono variare a parità di somma mutuata.
Ø
La
penale per estinzione anticipata.
E’ opportuno individuare nel contratto il costo per l’estinzione
anticipata del mutuo. Spesso le banche, ma non tutte, richiedono
una percentuale rilevante del capitale residuo (persino
superiore al 2%) per accettare che il mutuatario si liberi
in anticipo del debito. Ciò può rendere assai gravoso vendere
la casa prima di quanto programmato, in particolare nel
caso di mutui agevolati o stipulati in base a convenzioni
particolari che non consentono il trasferimento di mutuo
al nuovo acquirente.
Ø
I
tempi di istruttoria.
Quando ci si è impegnati a comperare una casa entro un dato
termine e si deve pagare una penale al venditore per il
ritardo, tempi lunghi di istruttoria per la concessione
del mutuo possono costare cari. Di regola 60 giorni sono
più che sufficienti per ottenere un mutuo ipotecario.
Ø
Il
tasso di mora per ritardato pagamento.
Anche se chi chiede un mutuo non pensa di venire a trovarsi
nelle condizioni di non potere puntualmente pagare le rate,
è necessario valutare attentamente anche questa eventualità
per evitare che circostanze sfavorevoli e impreviste producano
pericolosi effetti a catena.
Ø
Le
garanzie supplementari richieste dalla banca. Nel concedere un mutuo la banca deve valutare non solo il valore
della casa offerta in garanzia, ma anche la capacità del
debitore di pagare le rate del mutuo. Per questa ragione,
talvolta, viene richiesta la fideiussione da parte di un
terzo (ad esempio da parte di un genitore per il figlio).
Questa prassi bancaria è corretta purchè siano determinati
i limiti di importo e la durata della fideiussione. E’ invece
da respingere un’eventuale richiesta della banca, più spesso
sono le finanziarie a seguire questa prassi, di una procura
a vendere la casa nel caso in cui non vengano pagate le
rate del mutuo.
Ø
Le
rinegoziazioni.
La discesa dei tassi di interesse che si è verificata ultimamente
ha reso possibile cambiare in corsa le condizioni
dei mutui. La rinegoziozione può essere considerata una
conquista di uso generale, ma dipende dalla volontà delle
parti (bsnca-mutuatario). La rinegoziazione può essere relativa
solo al tasso o alla durata, ovvero comportare la chiusura
del vecchio mutuo e l’apertura di uno nuovo con i conseguenti
costi, che devono essere attentamente valutati in relazione
al vantaggio che deriva dalla diminuzione degli interessi.
Ø
Le
clausole vessatorie.
Gli abusi subiti talvolta dai consumatori nella stipulazione
di un mutuo per l’acquisto di un immobile, quali penali
molto onerose in caso di rimborso anticipato, limiti alla
facoltà di vendere il bene ipotecato trasferendo il mutuo
a terzi, oggi possono essere combattuti anche grazie alla
nuova disciplina delle clausole abusive. Proprio le clausole
vessatorie – abusive sono state uno degli aspetti più problematici
sui quali sono intervenute l’Associazione bancaria italiana
e le associazioni dei consumatori firmatarie di questo vademecum,
nella ridefinizione del giusto equilibrio di diritti – doveri
tra clienti e banca. L’utente deve innanzitutto pretendere
che le clausole contrattuali proposte dalla banca siano
sempre comprensibili e gli siano comunicate con sufficiente
anticipo. Qualora alcuni termini del contratto determinino
uno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore,
i medesimi possone essere automaticamente ritenuti inefficaci.
Le associazioni a difesa dei consumatori possono citare
in giudizio gli istituti di credito che utilizzino condizioni
generali di contratto abusive e chiedere al giudice che
ne vieti l’uso.
Ø
I
consulenti e gli intermediari. Chiedere
e ottenere un mutuo per l’acquisto della casa, oggi è un’operazione
alla portata di tutti.e’ normalmente sufficiente rivolgersi
a una banca e produrre i pochi documenti che questa chiede.
Non si giustificano perciò percentuali rilevanti richieste
talvolta da mediatori finanziari. Chi chiede un mutuo
è ha bisogno di chiarimenti, ha sempre a disposizione le
associazioni dei consumatori e il notaio professionista
imparziale la cui scelta spetta al mutuatario e il cui intervento,
necessario per la costituzione dell’ipoteca, rappresenta
un costo che potrà essere utilizzato al meglio per avere
tutta la consulenza necessaria.
Ø
Le
modalità di erogazione.
Poiché l’ipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio
la iscrive nel apposito ufficio, ciò può essere fatto solo
dopo la stipula del mutuo. Spesso la banca trattiene la
somma mutuata sino a quando la pratica sia stata espletata
il che significa dover aspettare due o tre settimane prima
di poter disporre del denaro ottenuto in prestito. Nel caso
di una compravendita immobiliare il venditore dovrà di conseguenza
attendere alcuni giorni per essere pagato. Bisogna informarsi
presso la banca e presso il notaio sui tempi di effettiva
disponibilità del denaro. Per evitare questa attesa, alcune
banche mettono subito a disposizione la somma mutuata a
titolo di prefinanziamento, nel qual caso è opportuno
verificare quali siano gli interessi che la banca richiede.
In alternativa al prefinanziamento è necessario accordarsi
in anticipo con il venditore il quale, se vende prima di
incassare tutto il prezzo, deve essere opportunamente garantito.
E’ compito del notaio proporre e spiegare alle parti le
diverse soluzioni possibili.
Ø
La
detraibilità fiscale.
La legge prevede la detraibilità fiscale degli interessi
passivi e relativi oneri accessori pagati per mutui ipotecari
stipulati per l’acquisto di immobili e/o per interventi
di recupero edilizio. Questa possibilità di abbattimento
di onere fiscale va dunque esaminata con attenzione,eventualmente
con l’aiuto di un esperto, per valutare la sua incidenza
sul costo complessivo del mutuo.
Ø
L’importo
dell’ipoteca.
L’ipoteca è la garanzia che consente alla banca di recuperare
forzatamente il proprio credito quando il debitore non paga.
Al debito principale (capitale) devono essere aggiunti gli
interessi stabiliti per il mutuo, quelli per il ritardo,
le spese della procedura per la vendita all’asta della casa.
Per questo motivo l’ipoteca viene iscritta per un importo
molto superiore a quello del mutuo. Ciò significa che sino
a quell’importo il valore della casa è riservato alla banca
e che un eventuale altro mutuo – che tuttavia non sempre
tutte le banche concedono – potrà essere richiesto solo
sul valore residuo dell’immobile.
Ø
Le
modalità di cancellazione dell’ipoteca. Il mutuo si estingue con il pagamento dell’ultima rata. L’ipoteca
che lo garantisce, invece, rimane in vita sino a quando
non siano trascorsi 20 anni dalla sua costituzione: in pratica
da quando il mutuo è stato concesso. Per i mutui di durata
inferiore ai venti anni, perciò vi è un periodo di tempo
in cui l’ipoteca esiste anche se non ha più alcuna utilità.
In questi casi non conviene chiedere alla banca di cancellare
l’ipoteca salvo che si debba vendere la casa. E’ bene ricordare
che la cancellazione di un’ipoteca richiede sempre alcuni
mesi e che il suo costo non è trascurabile (circa 1 milione
per un’ipoteca di 300 milioni).
Ø
I
limiti della facoltà di vendere.
Alcuni contratti di mutuo prevedono che l’utente non possa
vendere la casa prima di aver finito di pagare il mutuo,
obbligandolo, in caso contrario, a estinguere anticipatamente
il debito e a far fronte anche all’eventuale penale. Clausole
di questo tipo non devono essere sottovalutate perché possono
creare un serio intralcio nel momento in cui si volesse
cambiare casa. Non tutte le banche le impongono: si potrà
chiede la soppressione, oppure cambiare banca. In ogni caso,
il divieto di vendere la casa deve essere contenuto entro
ragionevoli limiti di tempo (ad esempio 5 anni).