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| "Etichette intelligenti" |
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Informativa - Le persone devono essere adeguatamente informate dell'utilizzo di sistemi Rfid e dell'esistenza dei lettori ottici che attivano l'etichetta. Consenso. Un soggetto privato che utilizza Rfid trattando dati personali può farlo solo con il consenso espresso e specifico degli interessati, a meno che ricorra in casi particolari uno degli altri presupposti di legge. Se le etichette intelligenti sono associate all'utilizzo di carte di fedeltà, e si trattano dati a fini di profilazione dei consumatori, occorre informare e acquisire il consenso degli interessati. Disattivazione. Deve essere garantito comunque il diritto di asportare, disattivare o interrompere gratuitamente ed in maniera agevole il funzionamento delle Rfid al momento dell'acquisto del prodotto. Non è lecita l'installazione di Rfid destinate a rimanere attive oltre la barriera-cassa dell'esercizio commerciale. Accesso a determinati luoghi o a posti di lavoro. Per i luoghi di lavoro va rispettato quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori che vieta l'utilizzo di impianti per il controllo a distanza dei lavoratori. Proporzionalità, finalità di raccolta e conservazione dei dati. L'uso di etichette intelligenti deve risultare proporzionato agli scopi che si intende perseguire. I dati possono essere utilizzati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti e devono essere conservati per il tempo strettamente necessario. Misure di sicurezza. Chi utilizza e tratta dati personali ha l'obbligo di adottare misure di sicurezza per ridurre i rischi di distruzione, perdita, acceso non autorizzato o manomissione dei dati conservati. Notificazione. L’avvio di trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o oggetti mediante reti di comunicazione elettronica o che siano effettuati allo scopo di costruire profili o personalità di un individuo devono essere comunicati preventivamente al Garante.
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