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Cartelle di Pagamento
Fermo Amministrativo
FAQ: Cartella
di Pagamento - Informazioni
| 1) |
Ho ricevuto una cartella di
pagamento: quanto e perché devo pagare. |
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Come può vedere, la cartella è composta da più
fogli. Per sapere quanto e perché deve pagare, giri il primo foglio
e legga quello che c’è scritto. Partendo dall’alto troverà la
sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” e subito sotto un riquadro
azzurro, all’interno del quale c’è il nome e l’indirizzo
dell’ufficio che Le richiede il pagamento. Sotto al riquadro azzurro
ci sono le spiegazioni del perché e quanto Le viene richiesto di
pagare.
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| 2) |
Equitalia Polis mi ha mandato una
cartella. Non ho ben capito di cosa si tratta, a chi devo chiedere
informazioni. |
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Se non Le è chiaro perché deve pagare e desidera
chiedere spiegazioni, se ritiene di avere già pagato quanto Le viene
ora chiesto, o per qualsiasi altro motivo o reclamo, deve rivolgersi
all’indirizzo dell’Ente riportato nel quadro azzurro “DETTAGLIO
DEGLI ADDEBITI” che trova a pagina n. 2 della cartella di pagamento
e non presso Equitalia Polis. Equitalia Polis è solamente incaricata dagli Enti
Creditori di incassare la cartella e non è, pertanto, in condizione
di fornire informazioni sui motivi per i quali Lei deve pagare.
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| 3) |
Ho ricevuto una Cartella di
Pagamento per Imposte che a mio avviso non devo pagare, a chi mi
devo rivolgere. |
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Nel caso ritenesse illegittima totalmente o in
parte la richiesta dell’Ente o degli Enti Creditori, nelle pagine
della Cartella che contengono le sezioni “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”
e “QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO” troverà tutte le informazioni
necessarie per sapere a chi produrre il ricorso, ed i tempi nei
quali deve essere effettuato. A tal proposito rammentiamo che il
Concessionario della Riscossione non è il titolare del credito
richiesto in Cartella ma solo il soggetto cui lo Stato ha affidato
la riscossione anche coattiva, pertanto tutte le informazioni
relative alla natura del debito vanno rivolte agli Enti Creditori
indicati nella Cartella di Pagamento alla sezione “Dettaglio degli
Addebiti”.
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| 4) |
Ho telefonato all’Esattoria per
conoscere quali tariffe mi sono state applicate per la Tassa
Rifiuti, mi hanno risposto di rivolgermi all’Ente Impositore, che
significa. |
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Il Concessionario della riscossione comunemente
detto esattore non è l’effettivo titolare dell’imposta e quindi del
credito, ma gestisce per conto dello Stato e degli Enti Pubblici la
sola riscossione, non è quindi in condizione di fornire informazioni
sulla natura del debito. Nel suo caso, per conoscere quale tariffa è
stata applicata è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del
Comune i cui recapiti si trovano nella Cartella di pagamento alla
sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”.
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| 5) |
Mi è stata notificata una Cartella
di Pagamento che a mio avviso contiene tributi prescritti, o per i
quali ritengo siano scaduti i termini per richiederne il pagamento,
a chi mi devo rivolgere. |
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Si deve rivolgere all’Ente Creditore, effettivo
titolare del credito richiesto con la Cartella, per esporre
eventuali contestazioni inerenti la legittimità della pretesa
creditoria. Gli Enti titolari del credito ed i relativi indirizzi
sono indicati nella seconda pagina della Cartella nella sezione
“DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”
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| 6) |
Ho ricevuto una cartella di
pagamento per una multa che ho contestato al Prefetto, e che mi è
stata annullata più di un anno fa. |
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Probabilmente il Comando dei Vigili Urbani,
nonostante il provvedimento del Prefetto, ha omesso di annullare il
ruolo e di inviare al Concessionario la comunicazione di sgravio.
Deve quindi recarsi presso la Polizia Municipale con il
provvedimento del Prefetto ed ottenere che sia comunicato
all’Esattore l’annullamento del debito.
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| 7) |
Ho ricevuto una cartella di
pagamento per una multa che ho preso nel 2002, siccome sono solito
pagare le multe, ho fatto una verifica è ho trovato il bollettino
pagato, è sufficiente mandarne copia all’esattore per annullare la
cartella. |
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Non è sufficiente, in quanto il Concessionario
della Riscossione non può in autonomia annullare l’atto, non essendo
il titolare del credito, ma solo l’agente della riscossione. L’unico
che può annullare la Cartella è l’Ente Impositore, indicato in
cartella nella sezione “Dettaglio degli Addebiti”, a questi bisogna
rivolgersi per far valere le proprie ragioni. |
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FAQ:
Cartella di Pagamento - Notifica Cartella
| 1) |
Un vostro incaricato, in mia
assenza, ha consegnato una cartella a me intestata a mia figlia di
sedici anni; è giusta questa prassi. |
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La norma di legge prevede che la notifica possa
avvenire, se il destinatario dell’atto è assente, a persona di
famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda del titolare
dell’atto, purché non sia minore di anni quattordici o palesemente
incapace. Non è previsto in questo caso che la persona che riceve la
cartella firmi la relata redatta dal messo notificatore.
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| 2) |
Il vostro messo notificatore ha
lasciato una cartella di pagamento, a me intestata, al portiere
dello stabile dove abito, cosa che mi ha molto infastidito, poteva
farlo. |
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Le norme sulla notifica prevedono che in assenza
del Cittadino-Contribuente e di suoi familiari e/o collaboratori, la
notifica possa essere effettuata al portiere o a un vicino di casa.
Il portiere o il vicino di casa devono firmare la relata compilata
dal messo. In questo caso Equitalia Polis deve informare l’intestatario
della cartella di come è avvenuta la notifica inviando una
raccomandata semplice.
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| 3) |
Un signore, che si è qualificato
come vostro addetto, mi ha consegnato una Cartella di Pagamento in
un luogo diverso dalla mia residenza, è una procedura corretta. |
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La notifica della Cartella o di qualsiasi altro
Atto esattoriale può essere eseguita ovunque si trovi il
destinatario dell’Atto, nell’ambito del territorio provinciale di
competenza del Concessionario cui il messo notificatore è addetto, e
viene definita notifica in mani proprie.
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| 4) |
Ha bussato alla porta un vostro
incaricato che mi voleva consegnare una Cartella di Pagamento a me
intestata, non ho voluto prenderla, ci saranno conseguenze. |
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Secondo la vigente normativa la notifica si da
per avvenuta il giorno in cui si è presentato il Messo Notificatore
e Lei ha rifiutato di accettare l’Atto, ne consegue, che se la
Cartella non sarà pagata entro 60 giorni, dall’evento descritto,
sarà gravata anche degli interessi di mora. In questo caso,
perdurando lo stato di morosità, il Concessionario dovrà
obbligatoriamente attivare le procedure cautelari ed esecutive (es.
fermo auto, ipoteca sulla casa, pignoramento stipendio o pensione)
sui beni di sua proprietà rilevati dall’Anagrafe Tributaria, al fine
di recuperare il credito degli Enti Creditori. |
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FAQ: Cartella di
Pagamento - Pagamenti
| 1) |
Quanto tempo ho per pagare la
Cartella di Pagamento. |
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Deve pagare entro 60 giorni dalla
consegna/notifica. Nel caso l’importo richiesto fosse suddiviso in
più rate, le successive alla prima devono essere pagate entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di scadenza
della rata precedente. A titolo esemplificativo se nella cartella
l’importo richiesto è suddiviso in quattro rate ed è stata
notificata il 19 gennaio 2006, la prima rata dovrà essere pagata
entro il 20 marzo 2006 e le successive tre rate rispettivamente
entro il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre2006. Si ricordi che, se
non rispetta le scadenze, le leggi in vigore prevedono il pagamento
aggiuntivo degli interessi di mora e la possibilità di incorrere nel
blocco del proprio autoveicolo o motociclo, o nell’ipoteca sulla
casa o nel pignoramento dello stipendio o della pensione, con
l’aggravio di ulteriori spese.
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| 2) |
Come e dove si possono effettuare i
pagamenti. |
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Si può pagare:presso gli sportelli del
Concessionario;presso qualsiasi ufficio postale o agenzia di banca
del territorio nazionale, utilizzando i bollettini di colore azzurro
allegati alla cartella;tramite il sito internet www.gestline.it con
carta di credito;presso gli sportelli Bancomat del Gruppo Bancario
SANPAOLO per i clienti di tale Istituto
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| 3) |
Sono nell’impossibilità di pagare
quanto richiesto con la Cartella di pagamento entro i 60 giorni
previsti, posso versare un acconto e pagare poi in più rate
successive. |
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Nel caso in cui non fosse in grado di pagare
l’importo indicato nella Cartella entro i 60 giorni, per motivazioni
oggettivamente valide, per non incorrere negli atti cautelari a
garanzia del credito (fermo amministrativo, ipoteca) o in quelli
d’espropriazione (pignoramento beni mobili, espropriazione
immobiliare, pignoramento di crediti presso terzi) che il
Concessionario della Riscossione deve per legge applicare, è tenuto
a chiedere nei 60 giorni, una “rateazione” del pagamento
dell’importo all’Ufficio dell’Ente Creditore che trova indicato in
Cartella nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”. In questo caso la
somma verrà maggiorata degli interessi che saranno incassati dal
Concessionario per conto dell’Ente Creditore. Il Concessionario,
quindi Equitalia Polis, non può in alcun modo concedere dilazioni, non gli
è consentito dalla legge, solo l’Ente Creditore ha questa facoltà.
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| 4) |
Ho smarrito i bollettini di
pagamento che erano allegati alla cartella, per pagare devo per
forza recarmi, o mandare qualcuno presso gli sportelli
dell’esattore. |
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Non è necessario recarsi presso lo Sportello del
Concessionario. Per pagare può utilizzare presso qualsiasi sportello
postale, un bollettino in bianco modello F35 sul quale dovrà
indicare oltre all’importo e al Codice Fiscale tutte le informazioni
richieste dal modello e rilevabili dalla Cartella di Pagamento (n.
Cartella, progressivo tributo, etc.). |
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FAQ: Fermo Amministrativo - Cancellazione
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1) |
E’
stato iscritto un fermo amministrativo su un veicolo di mia
proprietà; cosa devo fare per ottenerne la cancellazione. |
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E’ necessario che si rechi presso uno sportello
del Concessionario, per effettuare il pagamento integrale delle
somme dovute, comprensivo del rimborso spese per procedure esecutive
secondo la vigente normativa. Il Concessionario le rilascerà il
provvedimento di revoca del fermo. La successiva cancellazione del
fermo presso il PRA deve essere richiesta a cura del Contribuente,
previa esibizione del provvedimento di revoca rilasciato dal
Concessionario e dietro versamento presso le casse dell’ACI sia
delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione. |
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FAQ: Fermo Amministrativo - Informazioni
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1) |
Ho
ricevuto un preavviso di fermo amministrativo, se non pago cosa
succede. |
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Decorsi inutilmente 20 giorni dalla notifica del
preavviso di fermo amministrativo, il Concessionario procede
all’iscrizione del Fermo presso il nel Pubblico Registro
Automobilistico. Tale iscrizione produce i seguenti effetti: il
veicolo sottoposto a fermo non può circolare; il veicolo sottoposto
a fermo, se trovato a circolare, è soggetto alle sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs
285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un
massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al
successivo deposito in apposito luogo di custodia; il provvedimento
di fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi
atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il
debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può
sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche
se nel frattempo l’auto è passata in proprietà di un terzo a seguito
di vendita; le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro
accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle
condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa
sull’Assicurato.
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2) |
Ho
ricevuto il preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura
nonostante il giudice di Pace abbia annullato la multa a seguito del
ricorso che ho fatto; come mi devo regolare, è sufficiente far avere
la sentenza all’esattore. |
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Non è sufficiente. Deve verificare che la
sentenza sia stata notificata all’Ente Impositore e che quest’ultimo
abbia disposto il discarico al Concessionario della Riscossione, con
la prevista procedura telematica. Probabilmente ciò non è avvenuto,
di conseguenza il Concessionario ha applicato il fermo secondo la
norma. Una volta verificato l’avvenuto annullamento presso l’Ente,
che trova indicato sia nel preavviso di fermo sia in cartella nella
sezione “dettaglio degli addebiti”, è opportuno accertarsi
dell’avvenuta comunicazione del discarico al Concessionario. Solo
così sarà annullato anche il fermo dell’auto.
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3) |
Ho
ricevuto il preavviso di fermo amministrativo per una multa al
codice della strada, per la tassa dei rifiuti, e per imposte sui
redditi. Poiché non posso pagare tutto entro 20 giorni, cosa devo
fare per evitare il fermo al P.R.A. |
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Lei può chiedere ed ottenere, nel termine di 20
giorni dalla notifica del preavviso, una rateazione rivolgendosi
agli Uffici degli Enti Creditori, che, in questo caso, sono: la
Polizia Municipale per la sanzione, l’Ufficio Tributi del Comune per
la Tassa Rifiuti e l’Agenzia delle Entrate. I riferimenti di detti
uffici sono indicati sinteticamente nel preavviso di fermo e più
dettagliatamente nella Cartella di pagamento alla sezione “dettaglio
degli addebiti”. In questo caso, la somma viene maggiorata degli
interessi che saranno incassati dal Concessionario per conto
dell’Ente Creditore. Tenga presente che, al fine di evitare il
fermo, i provvedimenti di rateazione emessi dagli Enti Creditori
devono pervenire al Concessionario nel più breve tempo possibile,
entro 20 giorni dalla comunicazione, e comunque prima che sia
trascritto il fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico.
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FAQ: Fermo Amministrativo -
Notifica
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1) |
Ho
ricevuto un preavviso di fermo amministrativo ma dopo la notifica
della cartella di pagamento non ho ricevuto altre comunicazioni, è
corretta questa prassi. |
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Si. Come riportato anche nella prima pagina della
Cartella, in caso di mancato pagamento, decorsi 60 giorni dalla
notifica, la Cartella di Pagamento diventa titolo esecutivo. Quindi
il Concessionario, senza inviare ulteriori comunicazioni, procede ad
attivare le misure cautelari (nel suo caso il Fermo Amministrativo). |
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FAQ: Fermo Amministrativo -
Pagamento
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1) |
Ho
ricevuto un preavviso di fermo amministrativo, come posso effettuare
il pagamento. |
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Può pagare presso gli sportelli del
Concessionario indicati nella pagina allegata al preavviso di fermo.
Nel caso fosse impossibilitato a recarsi presso uno dei nostri
sportelli, può utilizzare presso qualsiasi sportello postale un
bollettino in bianco modello F35 sul quale dovrà indicare, oltre
all’importo ed al Codice Fiscale, tutte le informazioni richieste
dal modello e rilevabili dal preavviso di fermo o dalla Cartella di
Pagamento (n. Cartella, progressivo tributo, etc.). In questo ultimo
caso, dovrà tempestivamente inviare, a mezzo fax, al numero indicato
sul preavviso di fermo, copia del bollettino di pagamento.
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FAQ: Fermo Amministrativo -
Pignoramento e Vendita
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1) |
E’
stato iscritto un fermo amministrativo su un veicolo di mia
proprietà; se non provvedo al pagamento sarà oggetto di una vendita. |
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Si. Se non provvederà al pagamento, il
Concessionario sottoporrà il veicolo a pignoramento, per cui sarà
oggetto di una vendita all’incanto. Tale procedura è avviata sia a
seguito di individuazione materiale del mezzo da parte del
Concessionario, sia a seguito di sequestro da parte di un organo di
polizia per mancato rispetto del divieto di circolazione. |
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