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Cartelli
equivoci e venditori equivoci
La legge è chiara e vale per tutti: gli anni di garanzia sono due,
qualsiasi sia il prodotto.
In parecchi
punti vendita le informazioni sulla garanzia vengono delegate a cartelli
esposti al pubblico che spesso sono di dubbia interpretazione o addirittura
palesemente fuori legge.
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La sostituzione o
la resa è possibile entro 7 giorni con scontrino fiscale e
imballo integro |
Il venditore
accetta di cambiare la merce o anche di restituire i soldi,
a condizione che il cliente prensenti lo scontrino e che la
confezione sia integra. Non è un obbligo di legge ma una
politica commerciale diffusa in molti negozi. Il cliente deve
sapere che può sempre far valere la garanzia, nei due anni
successivi, in caso si manifesti un difetto. |
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Sostituzione
prodotti difettosi entro 7 giorni dalla data di acquisto con
imballi originali |
Questo avviso è
contrario alla legge perché limita la garanzia a soli 7
giorni invece che due anni previsti dalla legge.
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I prodotti si
cambiano solo se presentati nell'imballo originale integro |
Questa
disposizione è contraria alla legge: la garanzia
vale anche se il cliente ha danneggiato o buttato via la
confezione.
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La garanzia di
qualsiasi prodotto decade in mancanza dello scontrino fiscale |
Anche questa
disposizione è contraria alla legge: la garanzia non può
essere limitata da nessuna condizione. Se il cliente non ha lo
scontrino, può provare con altri mezzi di avere acquistato il
prodotto in quel negozio: ad esempio con le ricevute di bancomat
e carte di credito.
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Se scarichi l'Iva,
la garanzia è soltanto di un anno
Se acquisti con fattura, la garanzia è di un anno |
E' vero. Chi
richiede la fattura corre il rischio di vedersi dimezzare la
garanzia, perché il venditore a questo punto tratta l'acquisto
come una normale transazione tra professionisti, rifiutando
perciò la garanzia di conformità. |
Dalla maglietta scolorita alla lavatrice in panne
La garanzia di conformità copre qualsiasi
guasto che possa capitare entro due anni dall'acquisto, con poche eccezioni.
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Se il
guasto è stato causato da chi ha utilizzato l'oggetto (ad esempio, ha
lasciato cadere il telefonino nell'acqua).
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Al
momento dell'acquisto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non
poteva proprio ignorarlo (ha acquistato dei jeans venduti come seconda
scelta perché difettati).
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Il
consumatore ha dato istruzioni che poi si sono rivelate dannose (ad
esempio ha chiesto al ceramista di dipingere dei piatti con pittura ad
acqua e questa si è dissolta).
Ovviamente
per tutti i prodotti vale il buon senso. Se acquistate una maglietta che si
scolorisce al primo lavaggio, potete riportarla al negozio e chiedere la
garanzia di conformità. Se succede la stessa cosa dopo mesi che la lavate
oppure sbagliate lavaggio, non potete pretendere nulla.
Ci sono prodotti che non sono concepiti per un uso "intensivo" e magari
hanno una vita media inferiore a due anni. Se però acquistate una lavatrice,
si dà per scontato che funzioni bene almeno per due anni.
In
generale, comunque, se siete sicuri di aver usato il prodotto con tutte le
cautele e le regole del caso, e questo vi dà comunque dei problemi, è il
caso di insistere per ottenere la riparazione, prima a voce e poi per
iscritto. E' un vostro diritto.
Beni di
consumo: due anni di garanzia
Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità e
l’acquirente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione.
La garanzia
dei beni di consumo è regolata dal decreto legislativo n. 24/2002, entrato
in vigore il 23 marzo 2002. Rispetto alla disciplina precedente è più forte
la tutela per il consumatore: il provvedimento ha esteso la garanzia per i
beni acquistati da uno a due anni.
Il
difetto di conformità
Il decreto ha introdotto il principio, non nuovo nell’ordinamento italiano,
che il venditore è responsabile nei confronti del
consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente
al momento della consegna del bene. Un bene di consumo è considerato
conforme – perciò esente da difetti – se è idoneo all’uso
al quale servono beni dello stesso tipo. Inoltre il bene deve essere
conforme alla descrizione fatta dal venditore e possedere
le stesse caratteristiche dei campioni presentati
all’acquirente.
La legge stabilisce anche un nesso fra pubblicità e conformità.
Infatti il bene per essere esente da difetti di conformità deve avere quelle
qualità che il consumatore si aspetta tenendo conto non solo della natura
del bene, ma anche della comunicazione pubblicitaria e dell’etichettatura.
I
beni di consumo
La garanzia di due anni interessa tutti i beni di consumo. Sono
esclusi da questa definizione i beni immobili, i
beni oggetto di vendita forzata, l’energia elettrica,
l’acqua e il gas. L’acqua e il gas possono
essere oggetto di garanzia quando , come dice la legge, "sono venduti in un
volume delimitato o in quantità determinata": per esempio una bombola di gas
o una bottiglia d’acqua minerale.
Diritti del consumatore
Venditore responsabile significa che, in presenza di difetti, il consumatore
può chiedere la riparazione del bene o la
sostituzione. In entrambi i casi non possono essere richieste spese
aggiuntive. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare
inconvenienti al consumatore. La legge perciò, in linea di principio, pone
un rimedio alle attese infinite delle riparazioni in garanzia.
Il consumatore può liberamente scegliere fra due soluzioni:
riparazione o sostituzione del bene. La legge a questa libertà di scelta
pone il limite dell’eccessiva onerosità della richiesta.
Per esempio la sostituzione di un bene con un piccolo difetto di conformità
è una soluzione che impone eccessive spese al venditore. In altre parole
nella richiesta di riparazione o sostituzione del bene si devono valutare il
valore economico del bene e l’entità del difetto di
conformità.
Due
anni di garanzia
Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta
entro due anni dalla consegna del bene. In ogni caso il
consumatore ha l’onere, pena la decadenza da ogni diritto, di
denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine
di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La
denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del
difetto o ha occultato il difetto.
La
responsabilità da prodotto difettoso
Il produttore è considerato responsabile del danno causato dai difetti
del prodotto venduto
La
disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi
è stata radicalmente innovata dalla direttiva comunitaria 374 del 1985.
A
chi si applica la normativa
Il principio fondamentale che regola la materia è semplice: il
produttore è responsabile del danno causato da difetti del prodotto.
Per capire la portata di questa regola è necessario chiarire i concetti
fondamentali di produttore e prodotto:
- per produttore s'intende: il fabbricante del prodotto finito, qualunque
altro soggetto che apponga il proprio nome, marchio o altro segno distintivo
sul prodotto o sulla sua confezione;
- per prodotto s'intende ogni bene mobile (ad esclusione dei prodotti
agricoli), anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
Il
danno alle cose ed il danno alle persone
La responsabilità del produttore per il danno causato da un suo
prodotto difettoso è diversa a seconda che si tratti di danno alle cose o di
danno alle persone.
Danno alle cose
Se il prodotto difettoso ha danneggiato una cosa, bisogna fare
un'ulteriore distinzione:
- se la cosa danneggiata appartiene ad un altro imprenditore o
rivenditore col quale il produttore ha stipulato direttamente un
contratto di fornitura, si tratta di responsabilità contrattuale per vizi
della cosa venduta (art. 1494 comma 2° c.c.): il produttore dovrà risarcire
il danno se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi della cosa
venduta;
- se la cosa danneggiata appartiene all'utilizzatore finale,
si tratta invece di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.), con
onere del danneggiato di provare il dolo o la colpa del produttore.
Danno alle persone
Nel caso in cui il prodotto difettoso cagioni un danno ad
una persona, indipendentemente dal fatto che la persona sia
rivenditore o utilizzatore finale, si tratta sempre di responsabilità da
fatto illecito (art. 2043 del codice civile), con onere della prova
a carico sempre del danneggiato. La normativa specifica sul danno
da prodotto ha confermato questo sistema, imponendo al danneggiato di
provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
Tuttavia, soprattutto quando si tratta di danni alla persona, i giudici
tendono a presumere la colpa del produttore, trasferendo su
questo l'onere di provare i fatti che possano escludere la propria
responsabilità. L'inversione dell'onere della prova, ispirata ad esigenze di
protezione del consumatore fa sì che le conseguenze del danno vengano
addebitate al produttore, indipendentemente dalla prova della sua colpa, per
il solo fatto di avere messo in circolazione un prodotto difettoso.
Obiettivo principale: la sicurezza
La regola base che il produttore deve sempre tenere presente è
questa: ogni prodotto industriale, qualunque sia l'uso cui è
destinato, deve poter essere utilizzato in condizioni di sicurezza.
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può
legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Il concetto
di sicurezza del prodotto è stato concepito in modo molto ampio, al fine di
proteggere totalmente il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi
beni. Per sicurezza s'intende infatti:
- non solo l'effettiva idoneità all'uso per cui quel prodotto è
stato concepito,
- ma anche la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente
attendersi.
L'estensione del concetto di “sicurezza del prodotto” comporta, a carico del
produttore, un aumento considerevole dei danni a lui imputabili, dovuti a
difetti del prodotto. Infatti, accanto ai danni dovuti tradizionalmente per
difetti in fase di progettazione o fabbricazione, il produttore, alla luce
della nuova disciplina, è chiamato a rispondere anche dei danni conseguenti
a difetti manifestatisi nell'uso del prodotto da parte dell'utente.
Quando un prodotto è sicuro?
In particolare (in base al decreto legislativo n.115 del 17 marzo 1995) un
prodotto è considerato sicuro se in condizioni di uso normale o
ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio
oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del
prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di
tutela delle persone. L'espressione "livello elevato di tutela delle
persone" che abbiamo volutamente evidenziato è fondamentale:
infatti, se in prima approssimazione la mancanza di cautele e diligenza da
parte dell'utente nell'uso di un prodotto dovrebbe escludere la
responsabilità del produttore, alla luce della nuova disciplina e
soprattutto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, il confine fra i
doveri di sicurezza del produttore e l'uso diligente dell'utilizzatore è
diventato estremamente labile.
L’obbligo di fornire informazioni sul prodotto
L’utilizzatore ha diritto di conoscere quante più informazioni
possibili sul prodotto. Non basta più che il produttore fornisca
agli utenti semplici informazioni sulle caratteristiche del prodotto o
superficiali istruzioni d'uso: egli deve tenere conto di tutte le
circostanze relative all’uso del prodotto. Pertanto le informazioni e le
istruzioni devono poter essere pienamente comprese da qualsiasi
utilizzatore, di qualsiasi formazioni culturale, per prevenire
fraintendimenti o erronee interpretazioni che porterebbero quasi
inevitabilmente alla configurazione della responsabilità del produttore.
La
legge italiana
Il dpr n. 224 del 24/05/1998 che ha recepito in Italia la direttiva
comuntaria del 1985, considera il produttore responsabile del danno
cagionato dai difetti del suo prodotto. Il produttore è non solo il
fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, ma anche
l’importatore, il produttore della materia prima e chiunque appone nome,
marchio o altro segno distintivo sul prodotto. Secondo la legge italiana un
prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza offerta di norma dagli
altri esemplari della medesima serie.
Responsabilità del produttore
Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti
del suo prodotto. Quando il produttore o l’importatore non è individuabile è
responsabile il fornitore/distributore. Quando il danno è
provocato congiuntamente da un difetto del prodotto e dall’intervento di un
terzo, non è diminuita la responsabilità del produttore. Quando esistono più
produttori responsabili dello stesso danno, essi rispondono in solido.
I
casi di esclusione della responsabilità
Secondo la normativa vigente il produttore non può essere
considerato responsabile nei seguenti casi:
-
se il
produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
-
se il
difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del
prodotto;
-
se il
prodotto non era destinato alla vendita;
-
se il
difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica;
-
se lo
stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora
di considerare il prodotto come difettoso.
La
sicurezza del prodotto nelle norme ISO
Data la severità della disciplina in tema di responsabilità da
prodotto difettoso, è quanto mai necessario che i sistemi di certificazione
della Qualità si preoccupino di garantire, accanto alla qualità del
prodotto, anche la sua sicurezza. La norma UNI EN ISO 9000/1, in
particolare, dispone:
-
l'identificazione di norme di sicurezza applicabili al singolo prodotto;
-
l'esecuzione di prove di valutazione del progetto, proprio al fine di
verificarne la sicurezza;
-
un'attenta analisi delle istruzioni e delle avvertenze all'utilizzatore,
dei manuali d'uso o di manutenzione, del materiale promozionale, allo
scopo di contenere al massimo interpretazioni errate nell'uso del
prodotto;
-
la
predisposizione di mezzi di rintracciabilità per facilitare il richiamo
del prodotto;
-
la
previsione di piani di emergenza, per intervenire su prodotti che si
rivelino difettosi o insicuri.
Esiste un
evidente relazione tra qualità e sicurezza di un prodotto, in forza del
quale l'una è requisito dell'altra e viceversa: in fase di progettazione di
un prodotto, fra i requisiti di qualità che devono essere tenuti presente,
c'è quello della sicurezza, nel senso che ogni progetto deve concepire un
prodotto conforme alle norme di sicurezza previste per la sua tipologia. In
fase di realizzazione del prodotto, la qualità diventa a sua volta un
requisito della sicurezza, nel senso che un efficiente sistema di controllo
della Qualità garantisce che il prodotto finito sia conforme a tutti i
requisiti previsti in fase di progettazione, fra i quali quello fondamentale
della sicurezza, e di conseguenza sia privo di difetti di fabbricazione che
potrebbero rivelarsi pericolosi per l'utente finale. In caso di
contestazione sarà più facile al produttore dimostrare la non difettosità
del proprio prodotto se potrà esibire le registrazioni di collaudo, i
rapporti di verifiche ispettive, i documenti che attestino le azioni
preventive intraprese per impedire il verificarsi di un difetto.
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