|
C'è chi riceve una cartella esattoriale per una multa o per qualsiasi altro
debito tributario o non tributario e non la paga entro 60 giorni. In questo
caso l'esattore o l'agenzia delle entrate possono procedere al fermo
amministrativo del veicolo del debitore o all'espropriazione forzata dei
suoi beni. Succede, però, che a questi atti non si intervenga subito ma dopo
qualche anno e il debitore pensa che può fare opposizione per prescrizione
quinquennale.
Purtroppo la prescrizione è quella ordinaria decennale, poiché l'art. 1 del
decreto legislativo n, 193/2001 ha stabilito che si procede
all'espropriazione forzata o al fermo amministrativo del veicolo "decorso
inutilmente il termine di 60 giorni" per il pagamento della cartella
esattoriale, ma non stabilisce alcuna prescrizione, che così è
automaticamente quella ordinaria di dieci anni prevista dall'art. 2946 del
Codice civile.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18432/2005, ha stabilito poi che
le obbligazioni tributarie e i relativi interessi si prescrivono normalmente
in dieci anni, salvo i periodi più brevi previsti dalle leggi, come i cinque
anni per le violazioni alle norme tributarie, i tre anni per il bollo auto,
i quattro anni per la tassa di nettezza urbana, eccetera.
Quello delle prescrizioni continua ad essere un ginepraio anche perché
spesso escono "leggine" che le allungano, senza che il cittadino ne abbia
conoscenza, dal momento che non può leggere tutti i giorni la Gazzetta
Ufficiale. Succede quindi che butta le ricevute di pagamento e, se viene
perseguitato, non può dimostrare di aver pagato.
 |