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| "Impossibilità fermare veicolo: ricorsi" |
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Telefono Blu Sos Consumatori, che conduce una "civica battaglia" per il diritto alla mobilità contro i divieti e le contravvenzioni illegittime anche attraverso i suoi portali e in particolare www.sosviaggiatore.com, segna un altro goal. Ricorda che sono oltre 80mila gli automobilisti che si sono collegati alla associazione per avere informazioni e molti di loro hanno fatto i ricorsi e l'appello rimane il medesimo, a non lasciare perdere fino a stabilire una corretta equità nel rapporto fra sanzione e diritto alla mobilità. Ricorda anche i centralini a cui rivolgersi oltre a quelli regionali reperibili anche dal sito www.sosconsumatori.it: per il Nord 02.7600.3013, per il centro 06.375.188.81, per il Sud e le Isole 081.551.72.56 o 080.565.48.70.
Se nel verbale della contravvenzione c'è scritto che la contestazione immediata dell'infrazione non è stata fatta per "l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge" la multa non è valida e si deve fare ricorso al giudice di pace per annullarla. Contattaci dalla tua zona. Lo ha stabilito la corte di cassazione con sentenza 8837-05 "espressione troppo generica che non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non è stato possibile bloccare la vettura o il veicolo". Infatti l'art 201 del Codice della Strada (modificato legge 214/03) stabilisce infatti che quando non è possibile la contestazione occorre indicare i motivi. Rimangono escluse da questa procedura le contravvenzioni per: impossibilità di raggiungere il veicolo per eccessiva velocità, attraversamento semaforo rosso, sorpasso vietato, accertamento in assenza trasgressore e attraverso apparecchi automatici, rilevazione accessi ztl, corsie riservate.
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