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Domanda?
Trascrivo di seguito lo stralcio della sentenza Corte Cost. Riguardo ai
punti patente per chiedervi, di seguito, un chiarimento.
"La
sentenza depositata oggi della Corte Costituzionale (27/2005) dichiarando
illegittimo l’art.126 bis comma 2 del codice della strada, ci porta verso la
legge dopo le modifiche dell'agosto del 20003.
Di fatto la sentenza recita: "I punti alla patente possono essere tolti solo
a chi viene identificato nel commettere l’infrazione ergo quando si riceve
un verbale per un’infrazione commessa dal proprio veicolo, e oltre alla
multa è previsto di levare punti, se entro 30 giorni non si comunicano
all’autorità i dati di chi fosse alla guida in quella specifica circostanza,
i punti non verranno più levati al proprietario... quest’ultimo dovrà pagare
un’ulteriore sanzione (art.180 comma 8: da 343,35 a 1276,55 euro".
Questa la motivazione della corte: "…la sanzione pur essendo di natura
personale, non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in
essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una
specifica norma relativa alla circolazione stradale". Si è violato di fatto
l’art.3 della Costituzione (l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge)
sotto il profilo dell’irragionevolezza della disposizione.
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Cosa cambia? Se non c'è
l'identificazione del trasgressore resta per il proprietario l'obbligo di
fornire entro 30 gg il nome e la patente di chi era alla guida del
veicolo. Se ciò non avviene a suo carico scatta solo la sanzione
pecuniaria."
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Cosa significa, che se dopo
una multa con sottrazione di punti, poniamo per sosta su corsia
preferenziale, se non si comunica nulla dopo aver ricevuto il verbale si
cede automaticamente incrementata la sanzione economica (da 343,35 a
1276,55 euro.)?
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Cosa si deve fare allora per
vedere confermata la sottrazione dei punti piuttosto che una sanzione così
economicamente onerosa?
Risposta!
Per
violazione del codice della strada che preveda anche la sottrazione alla
patente di due e/o più punti è prevista
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la multa;
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la sottrazione dei punti e/o -
quindi in alternativa - la sanzione amministrativa richiesta al titolare
dell'autovettura qualora questi decida di non comunicare il nome del
trasgressore entro i trenta giorni previsti.
Per evitare
di pagare la sanzione amministrativa, ovviamente, dovrà dichiarare il
soggetto che era alla guida dell'autovettura. Se questo non verrà fatto nei
trenta giorni previsti, dovrà aspettarsi la sanzione amministrativa come per
legge.
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