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"Liberizzazioni: addio vecchia polizza decennale"
 

Cosa è cambiato dal 2 Aprile 2007?

La durata del contratto di assicurazione è disciplinata dal Codice Civile all’art. 1899,
il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 e la conversione in legge del 2 aprile 2007, n. 40
modificano il succitato articolo nel seguente modo:

Art. 1899 Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att. 187). Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti).

"Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni"

 

In pratica:

Se ho stipulato un contratto di assicurazione (non vita) dopo il 3 aprile 2007 con durata poliennale, 60 giorni prima di ogni scadenza annuale posso inviare una raccomandata e recedere dallo stesso per cambiare compagnia o semplicemente perché mi è venuta a mancare la motivazione all’acquisto...questa normativa riguarda sia le persone fisiche sia le persone giuridiche quindi aziende e titolari di partita IVA. Se il 3 aprile 2007 avevo già stipulato un contratto devo verificare se la  sottoscrizione o la sostituzione con modifica delle garanzie (novazione) è avvenuta:

- Prima del 3 aprile 2004
posso disdettarlo annualmente

- Dopo il     3 aprile 2004
devo aspettare 3 anni dalla data di sottoscrizione a meno che se vado dal mio assicuratore e cambio delle garanzie automaticamente viene recepita la nuova normativa ed il contratto diventa annualmente disdettabile.

 

 

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