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| "Operatività delle banche di credito cooperativo" |
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E' stata assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge, che porta modifiche all'articolo 35 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 in materia d'operatività delle banche di credito cooperativo. Essa si propone di raggiungere questi obiettivi:
La necessità di tali modifiche è diventata grave a decorrere dal 2004, quando anche per le banche di credito cooperativo, come per tutte le cooperative ai fini delle disposizioni fiscali di favore, è richiesto, tra l'altro, il requisito d'operatività prevalente con soci (art. 223 duodecies comma 6 c. c. e art. 28 comma 2 bis del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 T.U.B.). In questa materia la Banca d'Italia ha confermato le istruzioni - in uso già dal 1994 - secondo le quali, nell'ammontare dell'attività nei confronti dei propri soci, sono incluse altre attività, rendendo più facile il rispetto della norma. Ciò costituisce una deroga agli articoli 35 del T.U.B. e 2512 c. c., che prescrivono l'attività prevalente a favore dei soci per esercitare l'attività bancaria. Dal 2004 hanno anche una valenza fiscale. C'è una disparità fra il trattamento fiscale, concesso alla generalità delle cooperative, e quello riservato alle banche di credito cooperativo (più favorevole). E' semplice riconoscere che - di fatto - le banche di credito cooperativo non operano prevalentemente con i propri soci; conseguentemente esse non sono in condizione di usufruire pienamente delle disposizioni fiscali agevolate. Inoltre, alcune banche di credito cooperativo più attente ai valori etici, sono propense a pagare le normali imposte ed anche a adottare lo statuto di banca popolare. A.B.C.I. Il presidente (Giorgio Trenti) |
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