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"Testo unico bancario agcm"
 

Cambiamenti urgenti al testo unico bancario D. Lgs. 1/9/1993 n. 385.

1- Banche spa
E' stato presentato alle Camere il D. L. 185 del 29/11/2008 che, all'art.14, abroga i commi 6 e 7 dell'art. 19. Essi stabiliscono che, i soggetti svolgenti attività industriale o commerciale, non possano detenere una partecipazione superiore al 15% del capitale di una banca.

L'approvazione della norma permetterà una desiderabile maggiore partecipazione al capitale delle banche.

2- Banche popolari
E' stata assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge N. 304, con oggetto la riforma delle Banche Popolari quotate.

Essa prevede:
- l'abolizione del voto capitario,
- l'abolizione della clausola di gradimento per i nuovi soci,
- l'elevazione delle limitazioni alla partecipazione individuale,
- l'aumento del limite alle deleghe di voto,
- la libera trasferibilità delle azioni.

Nel caso d'approvazione, ci saranno vantaggi per le BP quotate e per i loro azionisti.

Riguardo al voto capitario, che è la caratteristica fondamentale delle BP quotate, esso è certamente d'ostacolo alla libera circolazione dei capitali.

La sua abolizione renderebbe il governo delle coop quotate simile a quello delle spa; ciò sarebbe favorevole alle BP quotate ed ai loro azionisti.

Una BP quando intende trasformarsi in spa, è soggetta ad una valutazione della Banca d'Italia. E' opportuno lasciare questa scelta alla singola banca. Si propone il seguente nuovo testo dell'art. 31 del TUB: "Le banche popolari possono trasformarsi in società per azioni.".

3- Banche di credito cooperativo
E' stata assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge N. 737, che porta modifiche all'articolo 35 del D. Lgs. 1/9/1993 n.
385 in materia d'operatività delle banche di credito cooperativo.

Essa si propone di raggiungere questi obiettivi:
- disciplinare più realisticamente l'attività delle banche di credito cooperativo,
- regolare la materia con lo strumento legislativo
- semplificare la procedura per l'adozione dello statuto di banca popolare da parte delle banche di credito cooperativo.

La necessità di tali modifiche è diventata grave a decorrere dal 2004, quando anche per le banche di credito cooperativo, come per tutte le cooperative ai fini delle disposizioni fiscali di favore, è richiesto, tra l'altro, il requisito d'operatività prevalente con soci (art. 223 duodecies comma 6 c. c. e art. 28 comma 2 bis del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 T.U.B.).

In questa materia la Banca d'Italia ha confermato le istruzioni - in uso già dal 1994 - secondo le quali, nell'ammontare dell'attività nei confronti dei propri soci, sono incluse altre attività, rendendo più facile il rispetto della norma.

Ciò costituisce una deroga agli articoli 35 del T.U.B. e 2512 c. c., che prescrivono l'attività prevalente a favore dei soci per esercitare l'attività bancaria.

Dal 2004 hanno anche una valenza fiscale. C'è una disparità fra il trattamento fiscale, concesso alla generalità delle cooperative, e quello riservato alle banche di credito cooperativo (più favorevole).

E' semplice riconoscere che - di fatto - le banche di credito cooperativo non operano prevalentemente con i propri soci; conseguentemente esse non sono in condizione di usufruire pienamente delle disposizioni fiscali agevolate.

Inoltre, alcune banche di credito cooperativo più attente ai valori etici, sono propense a pagare le normali imposte ed anche a adottare lo statuto di banca popolare.

A.B.C.I.
Il presidente (GiorgioTrenti)

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