"Etica cooperativa e soci"
 

1- LEGGE COMUNITARIA 2008
Il disegno di legge S 1078 recepisce, tra l'altro, la Direttiva 2007/36/CE che si propone di tutelare alcuni diritti degli azionisti di società quotate e quindi anche di cooperative quotate.

In tal modo, anche gli azionisti delle cooperative quotate potranno svolgere un controllo effettivo sul governo societario, attraverso l'esercizio dei diritti di voto in assemblea, perché la Direttiva si propone di agevolare l'esercizio di questi diritti basilari.

2- COOPERATIVE QUOTATE
E' stata assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge N. 304, con oggetto la riforma delle banche popolari quotate (testo unico bancario D. Lgs. 1/9/1993 n. 385).

Essa prevede:
- l'abolizione del voto capitario,
- l'abolizione della clausola di gradimento per i nuovi soci,
- l'elevazione delle limitazioni alla partecipazione individuale,
- l'aumento del limite alle deleghe di voto,
- la libera trasferibilità delle azioni.

Nel caso d'approvazione, ci saranno vantaggi per le banche popolari quotate e per i loro azionisti. Riguardo al voto capitario, che è la caratteristica fondamentale delle banche popolari quotate, esso è certamente d'ostacolo alla libera circolazione dei capitali. La sua abolizione renderebbe il governo delle banche cooperative quotate simile a quello delle spa; ciò sarebbe favorevole alle banche popolari quotate ed ai loro azionisti.

Tale proposta merita di trovare applicazione in tutte le cooperative quotate.

3- ETICA COOPERATIVA
La società cooperativa ha come presupposto la partecipazione dei soci, che si manifesta con l'accesso alla candidatura per l'elezione del consiglio d'amministrazione.

Quest'accesso è ostacolato in vari modi, fino all'impossibilità di essere attuato.

E' urgente e doverosa la determinazione di regole tese a proteggere i soci dallo strapotere degli amministratori.

Si ritiene opportuno concentrare l'attenzione sull'articolo 2542 (Consiglio
d'amministrazione) del codice civile.

Al fine di permettere ad un gran numero di soci di aspirare alle cariche amministrative, occorre prima impedire la rieleggibilità consecutiva di chi ha già fatto un mandato nella carica.

Le votazioni, inoltre, devono compiersi tramite schede che permettano l'esercizio libero del diritto di voto.

Nel caso si scelga la presentazione di liste di candidati, in preparazione dell'assemblea ordinaria dei soci, tale funzione non deve essere sottoposta ad alcun vincolo che ne ostacoli l'esercizio.

In modo alternativo, si può scegliere il metodo della scheda in bianco, che sarà cura del socio compilare, al momento del voto, con l'indicazione delle persone che intende eleggere.

E' di tutta evidenza che l'espressione del voto deve essere segreta, per impedire agli amministratori uscenti di conoscere l'orientamento dei votanti.

Si propone il seguente innesto di norme etiche nelle società cooperative

Articolo 1
All'articolo 2542 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

Comma 6
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e il limite di mandati consecutivi alla rieleggibilità degli amministratori.

Comma 7
Nelle cooperative di cui al comma precedente, nell'elezione delle cariche d'amministratore, l'atto costitutivo stabilisce quale di questi metodi deve essere applicato:
a. Votazione per liste precedentemente indicate dagli interessati, senza obbligo di soci presentatori, con possibilità di indicare preferenze su nomi di liste diverse; b. Votazione con scheda senza nomi precostituiti.

Comma 8
Nelle cooperative di cui al comma precedente, per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.

A.B.C.I.
Il presidente (GiorgioTrenti)

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