"Cambiamenti urgenti al testo unico bancario D. Lgs. 1/9/1993 n.385"
 

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnala al Governo, in data 2/2/2009, l'urgenza di dar seguito alle evidenze emerse nell'indagine, su banche ed imprese d'assicurazioni, chiusa il 23/12/2008.

Nell'indagine l'Autorità rileva che:
1. Le BP quotate necessitano di modifiche al voto capitario, alla clausola di gradimento ed ai limiti delle deleghe di voto
2. Le BCC non sembrano garantire che la prevalenza dell'attività di credito sia destinata ai soci.
Tali rilievi sono ben conosciuti, tanto che sono state presentate proposte di legge.

1- Banche Popolari

E' stata assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge N. 304, con oggetto la riforma delle BP quotate, che prevede:
* L'abolizione del voto capitario
* L'abolizione della clausola di gradimento per i nuovi soci
* L'elevazione delle limitazioni alla partecipazione individuale
* L'aumento del limite alle deleghe di voto
* La libera trasferibilità delle azioni.

Nel caso d'approvazione, ci saranno vantaggi per le BP quotate e per i loro azionisti.

Riguardo al voto capitario, che è la caratteristica fondamentale delle BP quotate, esso è certamente d'ostacolo alla libera circolazione dei capitali.
La sua abolizione renderebbe il governo delle coop quotate simile a quello delle spa; ciò sarebbe favorevole alle BP quotate ed ai loro azionisti.

Una BP quando intende trasformarsi in spa, è soggetta ad una valutazione della Banca d'Italia. E' opportuno lasciare questa scelta alla singola banca. Si propone il seguente nuovo testo dell'art. 31 del TUB: "Le banche popolari possono trasformarsi in società per azioni.".

2- Banche di Credito Cooperativo

E' stata assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge N. 737, che porta modifiche all'articolo 35 del D. Lgs. 1/9/1993 n.385 in materia d'operatività delle BCC.

Essa si propone di raggiungere questi obiettivi:
1. Disciplinare più realisticamente l'attività delle BCC
2. Regolare la materia con lo strumento legislativo
3. Semplificare la procedura per l'adozione dello statuto di banca popolare alle BCC.

La necessità di tali modifiche è diventata grave a decorrere dal 2004, quando anche per le BCC, come per tutte le cooperative ai fini delle disposizioni fiscali di favore, è richiesto, tra l'altro, il requisito d'operatività prevalente con soci (art. 223 duodecies comma 6 c. c. e art. 28 comma 2 bis del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 T.U.B.).

In questa materia la Banca d'Italia ha confermato le istruzioni - in uso già dal 1994 - secondo le quali, nell'ammontare dell'attività nei confronti dei propri soci, sono incluse altre attività, rendendo più facile il rispetto della norma.

Ciò costituisce una deroga agli articoli 35 del T.U.B. e 2512 c. c., che prescrivono l'attività prevalente a favore dei soci per esercitare l'attività bancaria.

Dal 2004 hanno anche una valenza fiscale. C'è una disparità fra il trattamento fiscale, concesso alla generalità delle cooperative, e quello riservato alle BCC (più favorevole).

E' semplice riconoscere che - di fatto - le BCC non operano prevalentemente con i propri soci; conseguentemente esse non sono in condizione di usufruire pienamente delle disposizioni fiscali agevolate.

Inoltre, alcune BCC più attente ai valori etici, sono propense a pagare le normali imposte ed anche a adottare lo statuto di banca popolare.

A.B.C.I.
Il presidente
(Giorgio Trenti)

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