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| "Cambiamenti urgenti al testo unico bancario D. Lgs. 1/9/1993 n.385" |
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L'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnala al Governo, in data 2/2/2009, l'urgenza di dar seguito alle evidenze emerse nell'indagine, su banche ed imprese d'assicurazioni, chiusa il 23/12/2008.
Nell'indagine l'Autorità rileva che: 1- Banche Popolari
E' stata
assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge N.
304, con oggetto la riforma delle BP quotate, che prevede: Nel caso d'approvazione, ci saranno vantaggi per le BP quotate e per i loro azionisti.
Riguardo al voto capitario, che è la caratteristica
fondamentale delle BP quotate, esso è certamente d'ostacolo alla libera
circolazione dei capitali. Una BP quando intende trasformarsi in spa, è soggetta ad una valutazione della Banca d'Italia. E' opportuno lasciare questa scelta alla singola banca. Si propone il seguente nuovo testo dell'art. 31 del TUB: "Le banche popolari possono trasformarsi in società per azioni.". 2- Banche di Credito Cooperativo E' stata assegnata alla Commissione Finanze della Camera la proposta di legge N. 737, che porta modifiche all'articolo 35 del D. Lgs. 1/9/1993 n.385 in materia d'operatività delle BCC.
Essa si propone di raggiungere questi obiettivi: La necessità di tali modifiche è diventata grave a decorrere dal 2004, quando anche per le BCC, come per tutte le cooperative ai fini delle disposizioni fiscali di favore, è richiesto, tra l'altro, il requisito d'operatività prevalente con soci (art. 223 duodecies comma 6 c. c. e art. 28 comma 2 bis del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 T.U.B.). In questa materia la Banca d'Italia ha confermato le istruzioni - in uso già dal 1994 - secondo le quali, nell'ammontare dell'attività nei confronti dei propri soci, sono incluse altre attività, rendendo più facile il rispetto della norma. Ciò costituisce una deroga agli articoli 35 del T.U.B. e 2512 c. c., che prescrivono l'attività prevalente a favore dei soci per esercitare l'attività bancaria. Dal 2004 hanno anche una valenza fiscale. C'è una disparità fra il trattamento fiscale, concesso alla generalità delle cooperative, e quello riservato alle BCC (più favorevole). E' semplice riconoscere che - di fatto - le BCC non operano prevalentemente con i propri soci; conseguentemente esse non sono in condizione di usufruire pienamente delle disposizioni fiscali agevolate. Inoltre, alcune BCC più attente ai valori etici, sono propense a pagare le normali imposte ed anche a adottare lo statuto di banca popolare.
A.B.C.I. |
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