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Con la L. 9/2009, di conversione del D. L. 200/2008, si è persa
l'occasione di semplificare la legislazione, abrogando la L. 1815/1939
che disciplinava l'esercizio in forma associata delle professioni. Tale
legge, perché nata in un ambiente odiosamente antirazziale, meritava
l'oblio. La legge, peraltro, non serve più, dopo l'art. 24 della L.
266 del 7/8/1997 che ha abolito il divieto di costituire società tra
professionisti. E' opportuno completare la riforma professionale -
togliendo ogni privilegio in contrasto col libero mercato - approvando
la seguente proposta.
Proposta di legge Esercizio delle professioni con la forma
societaria.
Tutte le attività possono essere svolte in forma individuale. A ben
pensare questo è il modo operativo che può conferire più compattezza
all'azione sul mercato. Al crescere delle dimensioni aumentano le
complessità ed il tempo da dedicare non basta più, cosicché dividere i
compiti con altri soci è la soluzione opportuna. Non si ravvisa una
diversa professionalità tra la forma individuale e quella societaria. La
seconda è il naturale sviluppo della prima. Chiunque può prestare un
servizio ad un committente senza sottostare a vincoli (art. 2222 codice
civile contratto d'opera). L'esercizio delle professioni è libero,
salvo per quelle il cui esercizio è subordinato ad un'iscrizione in
appositi albi o elenchi (art. 2229 codice civile professioni
intellettuali). E' opportuno anche abrogare l'art.4 della L.
16/2/1913 n. 89 che determina il numero dei notai per ciascun distretto.
Articolo unico
Il contratto d'opera ex art. 2222 codice civile può essere compiuto da
una persona fisica o da una giuridica. Le professioni intellettuali
ex art. 2229 codice civile possono essere esercitate da una persona
fisica o da una giuridica. E' abrogato l'art. 4 della L. 16/2/1913 n.
89.
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