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"Ricongiungimenti famigliari"
 


I cittadini italiani, comunitari ed i loro coniugi possono effettuare il ricongiungimento familiare con qualsiasi familiare straniero con essi convivente o a carico:

  • coniuge

  • figli di etą inferiore ai ventuno anni -ascendenti e discendenti -"ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge".

In base disposizione art. 3 del D.p.r. 54 del 2002 che disciplina l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini comunitari, e dei loro familiari, in Italia. Di conseguenza, e' illegittima la prassi delle ambasciate italiane, che rilasciano il visto per motivi familiari solo ai soggetti individuati all'art. 29 della Bossi-Fini (figli minori a carico; figli maggiorenni gravemente invalidi che non possono provvedere al proprio sostentamento; genitori ultrasessantacinquenni i cui figli che vivono nel loro paese non possono mantenerli per gravi motivi di salute; genitori a carico che non abbiano altri figli nel proprio Paese).

 

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