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| "Viaggi aerei: rimborso ritardi" |
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Stabiliti i diritti minimi dei passeggeri: a) in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato; b) in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, in caso di: a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti; b) cancellazione del volo; c) ritardo del volo. Il Regolamento 261/2004, che entrerą in vigore il 17 febbraio 2005, prevede, in linea generale un risarcimento in caso di cancellazione del volo pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (Parlamento e Consiglio UE, Regolamento 11 febbraio 2004 (2004/261/CE) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 febbraio 2004, L 46).
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