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"Saldi estate 2005"
 

 I saldi regione per regione

Regione

Periodo

Eventuale durata massima

ABRUZZO

Legge n. 62/99, art. 31,
mod. L.15/2001

Due periodi all’anno, determinati dalle Camere di commercio.

Ciascun periodo ha durata massima di quarantacinque giorni.

BASILICATA

Legge n. 19/99, art. 22

7 gennaio - 7 marzo

10 luglio - 10 settembre

 

CALABRIA

Legge n. 17/99, art. 17,
mod. L.14/2000
Delib.G.R. 8.1.2002, n. 11

Periodi e durata da determinarsi con atto della giunta Regionale.

15 gennaio – 28  febbraio

15 luglio – 31 agosto)

 

CAMPANIA

Legge n. 1/2000, art. 20
mod. L. 13/2003

Periodi e modalitą stabiliti dall’Assessore regionale al commercio, almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle vendite

 

EMILIA ROMAGNA

Delib. Giunta Reg. n. 1732, del 28.9.99,
mod. n. 2549, del 9.12.2003

7 gennaio - 7 marzo

7 luglio - 7 settembre

 

LAZIO

Legge n. 33/99, art. 48,
mod. L.12/01

Sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo

 

LIGURIA

Legge n. 19/99, art. 23

Due periodi all’anno, individuati dal Comune (entro il 30 novembre dell’anno precedente quello di riferimento).

Massimo quarantacinque giorni per periodo, che decorrono dal 18 gennaio e dal 18 luglio se il Comune non provvede.

LOMBARDIA

Legge n. 22/2000, art. 3,
mod. L. 8/2003

Delib. 13 giugno 2003, n. 7/13313

Due periodi all’anno, determinati dalla Giunta regionale.

Inizio saldi invernali:

7 gennaio o  giorno feriale successivo qualora tale giornata dovesse coincidere con la domenica o altra festivitą;

Inizio saldi estivi:

primo sabato del mese di luglio

Massimo sessanta giorni

MARCHE

Legge n. 26/99, art. 16.
mod. L. 19/02 e L. 29/04

8 gennaio – 1° marzo

10 luglio – 1° settembre

 

MOLISE

Legge n. 33/99, art. 16

15 gennaio –28 febbraio

15 luglio – 14 settembre

I periodi possono essere modificati con provvedimento della Giunta Regionale, su parere dell’Osservatorio

 

PIEMONTE

Legge n. 28/99, art. 14,
mod. L. 27/04

Due periodi all’anno, compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre

Nell’ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale, i Comuni si raccordano con quelli confinanti.

PUGLIA

Legge n. 11/03, art. 20
Reg. 23.12.2004 n. 12

 

7 gennaio – 28 febbraio

15 luglio – 15 settembre

 

TOSCANA

Regolamento n. 4/99, art. 16, modif. dal Reg. n. 5/2000, dal DPGR 21.7.2002, n. 26/R, dal DPGR 16.3.2004, n. 17/R

Dal giorno successivo all’Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre. I Comuni possono definire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate.

 

UMBRIA

Reg. Reg. N.39/99, art.5
Determ. 10237, del 24.11.2004
Con Determ. Dirigenziale 2005 i saldi estivi 2005 sono stati anticipati di 2 giorni

Due volte l’anno, nel periodo successivo al natale ed in estate-autunno. La data di inizio e la durata sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale avente validitą biennale.

dal 7 gennaio  per 60 giorni

dal 10 luglio per 60 giorni

 

VENETO

Delib. Giunta Reg. del 6.7.99, n. 2337,
mod. D.G.R. 26.11.2001 n. 3167

7 gennaio - 28 febbraio

15 luglio - 31 agosto

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge n. 8/99, art. 31
Decreto Direttoriale
Con Decreto 2005 i saldi estivi 2005 sono stati anticipati di 1 giorno

Due periodi all’anno, determinati dalla Regione

7 gennaio – 31 marzo

10 luglio – 30 settembre

Massimo nove settimane

 

SARDEGNA

D.G.R. 55/108 del 29.12.2000

La Giunta regionale, in attesa dell’approvazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 114/98, ha deliberato che i periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione sono:

8 luglio - 8 settembre

8gennaio - 8marzo

 

SICILIA

Legge n. 9/96, modificata dalla L. n. 28/97, dalla L. n. 20/2003 e, dal 1° gennaio 2005, dalla L. n. 17/2004
Decreto Assessoriale 12.5.2005 valido per i saldi estivi 2005 e per il biennio 2006-2007

Le date sono stabilite con decreto assessoriale entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI

2° sabato luglio – 15 settembre

2° sabato gennaio – 15 marzo

 

 

 

VALLE D’AOSTA

Legge n. 12/99, art. 16
mod. L. 36/2004

10 gennaio - 31 marzo

10 luglio - 30 settembre

massimo cinquanta giorni consecutivi per ciascun periodo

Prov. di TRENTO

Legge n. 4/2000, art. 21 e legge n. 3/83, artt. 14 e 15

I periodi sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

 

Prov. di BOLZANO

Legge n. 7/2000, art. 10

Due periodi all’anno, determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio.

 

 

I saldi nelle principali cittą italiane

CITTA’

PERIODO DEI SALDI ESTIVI 2005

Milano (**)

2 luglio - 30 agosto

Torino (*)

2 luglio - 27 agosto

Aosta (**)

10 luglio – 30 settembre

Genova (*)

8 luglio - 21 agosto

Venezia (**)

15 luglio - 31 agosto

Trieste (**)

9 luglio – 30 settembre

Bologna (**)

7 luglio - 7 settembre

Firenze (**)

16 luglio - 10 settembre

Ancona (**)

10 luglio – 1° settembre

Perugia (**)

8 luglio – 5 settembre

Roma (**)

9 luglio – 19 agosto

Napoli (**)

30 giugno – 24 settembre

Bari (**)

15 luglio - 15 settembre

Palermo (**)

9 luglio - 15 settembre

Cagliari (**)

8 luglio – 8 settembre

Catanzaro (**)

15 luglio – 31 agosto

(*) Periodi determinati dal Comune, in base alla legge regionale

(**) Periodi determinati direttamente dalla Regione

 

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