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| "Saldi, alcune regole" |
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Anche per i saldi estivi vale la garanzia europea sui prodotti difettosi introdotta dal decreto legislativo 24/2002 che ha allungato da otto giorni a due mesi il termine entro il quale il consumatore può reclamare per l’eventuale difetto del prodotto e richiederne la sostituzione. Gli acquirenti non hanno diritto ad una riduzione del prezzo se dopo aver comprato un prodotto a saldo, o in qualsiasi vendita straordinaria, lo vedono in un altro negozio ad un prezzo inferiore, infatti i prezzi sono liberi. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa agli sconti o ribassi dichiarati, oltre che la composizione e qualità della merce. I controlli spettano alla Polizia Municipale, meglio detti “polizia annonaria” e non ad altre forze dell’ordine I negozianti spesso sostengono di non poter rimborsare i clienti per prodotti difettosi, perché non ne sono responsabili o perché l’annullamento dell’operazione di cassa sarebbe vietato dalle norme fiscali. Nei casi più benevoli sono disposti al rimborso se il capo di abbigliamento è riconsegnato nella stessa giornata, ovvero prima della registrazione del totale degli incassi. In altri casi viene proposto al cliente il rilascio di un buono di spesa per lo stesso importo e valido per sei mesi o un anno (per evitare prescrizione), è comunque facoltà del consumatore accettare o rifiutare il buono. Non è assolutamente vero, in quanto il registratore di cassa ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite”, come previsto dall’art. 8 del D.M. 30 marzo 92 e una successiva circolare del Ministero delle Finanze del 5 giugno 92, quindi la scusa che per motivi fiscale non si può rimborsare il prezzo è falsa e va denunciata. Durante il periodo dei saldi circola molta merce invenduta o altro. Alcune regole da non dimenticare.
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