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| "Vietato vietare le scommesse via internet" |
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Il caso è nato da un processo presso il tribunale di Ascoli Piceno nei confronti di un’organizzazione che raccoglieva scommesse a quota fissa su vari eventi sportivi e le trasmetteva via internet al bookmaker Stanley International Betting di Liverpool, il quale stabiliva le quote fisse; praticamente si trattava quindi di un’intermediazione, che è sempre punita dalla legge con la reclusione fino a 3 anni. Il tribunale di Ascoli Piceno ha però sospeso il giudizio chiedendo alla Corte di Giustizia Europea se le severe norme italiane fossero compatibili con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE anche perché l’articolo 37 della legge 388/2000 aveva successivamente esteso le sanzioni a chi “svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere”. Il Governo Italiano, interpellato in proposito, ha giustificato queste misure con motivi i ordine pubblico e sociale, ma la Corte di Giustizia Europea ha osservato che “laddove le autorità di uno Stato membro inducano o incoraggino i consumatori a partecipare alle scommesse affinché l’erario ne benefici sul piano finanziario, non possono poi invocare l’ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare le norme emanate”. Pertanto l’Italia è stata condannata per aver limitato la libera prestazione di servizi tutelata dal Trattato CE. “Spetta al giudice del rinvio – conclude la sentenza – verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi”.
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